Art. 65

Misure di solidarietà alternative

In vigore dal 14 mag 2024
Misure di solidarietà alternative 1.   Contributi in forma di misure di solidarietà alternative si basano su una richiesta specifica dello Stato membro beneficiario. Tali contributi sono conteggiati come solidarietà finanziaria e il loro valore concreto è stabilito congiuntamente, in modo realistico, dagli Stati membri contributori e beneficiari interessati ed è comunicato al coordinatore UE della solidarietà prima dell’attuazione di tali contributi. 2.   Gli Stati membri prevedono misure di solidarietà alternative soltanto in aggiunta a quelle previste dalle operazioni di organi e organismi dell’Unione o dai finanziamenti dell’Unione nel settore della gestione dell’asilo e della migrazione negli Stati membri beneficiari, senza duplicazioni. Gli Stati membri prevedono soltanto misure di solidarietà alternative oltre a quanto sono tenuti a contribuire attraverso gli organi e gli organismi dell’Unione. 3.   Gli Stati membri beneficiari e contributori completano l’attuazione delle misure di solidarietà alternative concordate anche se i pertinenti atti di esecuzione sono scaduti.
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