Art. 60

Operatività e coordinamento dei contributi di solidarietà

In vigore dal 14 mag 2024
Operatività e coordinamento dei contributi di solidarietà 1.   Nel forum di livello tecnico gli Stati membri cooperano tra loro e con la Commissione per garantire che siano resi operativi in modo efficace ed efficiente i contributi di solidarietà della riserva annuale di solidarietà per l’anno in questione, in modo equilibrato e tempestivo, alla luce delle esigenze individuate e valutate e dei contributi di solidarietà disponibili. 2.   Il coordinatore UE della solidarietà, tenendo conto degli sviluppi della situazione migratoria, coordina la messa in opera dei contributi di solidarietà per garantire una distribuzione equilibrata dei contributi di solidarietà disponibili tra gli Stati membri beneficiari. 3.   Fatta eccezione per l’attuazione dei contributi finanziari, nel rendere operative le misure di solidarietà individuate, gli Stati membri eseguono gli impegni a versare i contributi di solidarietà di cui all’ per un determinato anno prima della fine di tale anno, fatti salvi l’, paragrafo 3, e l’, paragrafo 12. Gli Stati membri contributori eseguono gli impegni a versare i contributi in proporzione al loro impegno complessivo a favore della riserva annuale di solidarietà per un determinato anno prima della fine dello stesso. Gli Stati membri cui è stata concessa una riduzione totale dei contributi di solidarietà in conformità dell’ o 62 o che sono essi stessi Stati membri beneficiari a norma dell’, paragrafo 1, e dell’, paragrafo 4, non sono obbligati a eseguire gli impegni a versare i rispettivi contributi di solidarietà di cui all’, paragrafo 2, per un determinato anno. Gli Stati membri contributori non sono tenuti a eseguire gli impegni assunti a norma dell’, paragrafo 2, né ad applicare compensazioni di competenza a norma dell’ nei confronti di uno Stato membro beneficiario, qualora la Commissione abbia individuato, in una decisione di cui all’ o all’, paragrafo 4, carenze sistemiche in tale Stato membro beneficiario per quanto riguarda le norme di cui alla parte III del presente regolamento che potrebbero comportare conseguenze negative gravi per il funzionamento del presente regolamento. 4.   Nel corso della prima riunione del forum di livello tecnico nel ciclo annuale, gli Stati membri contributori e beneficiari possono esprimere preferenze ragionevoli, alla luce delle esigenze individuate, sui profili dei candidati alla ricollocazione disponibili e su una potenziale pianificazione per l’attuazione dei loro contributi di solidarietà, tenendo conto della necessità di azioni urgenti per gli Stati membri beneficiari. Il coordinatore UE della solidarietà facilita l’interazione e la cooperazione tra gli Stati membri su tali aspetti. Nell’attuare le ricollocazioni, gli Stati membri considerano in primo luogo la ricollocazione delle persone vulnerabili. 5.   Gli organi e gli organismi dell’Unione competenti in materia di asilo e di gestione delle frontiere e della migrazione forniscono sostegno agli Stati membri e alla Commissione, se richiesto e nell’ambito dei rispettivi mandati, al fine di garantire la corretta attuazione e il corretto funzionamento della presente parte. Tale sostegno può assumere la forma di analisi, competenze e sostegno operativo. Il coordinatore UE della solidarietà coordina l’assistenza da parte di esperti o squadre inviati dall’Agenzia per l’asilo, dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera o da qualsiasi altro organo od organismo dell’Unione per rendere operativi i contributi di solidarietà. 6.   A gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2025, gli Stati membri confermano al coordinatore UE della solidarietà i livelli di ciascuna misura di solidarietà attuata nel corso dell’anno precedente.
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