Art. 25
Minori non accompagnati
In vigore dal 14 mag 2024
Minori non accompagnati
1. Se il richiedente è un minore non accompagnato, si applicano soltanto i criteri stabiliti nel presente articolo. Tali criteri si applicano nell’ordine in cui sono elencati nei paragrafi da 2 a 5.
2. Lo Stato membro competente è lo Stato membro nel quale si trova legalmente un familiare o un fratello o una sorella del minore non accompagnato, salvo se si dimostri che ciò è contrario all’interesse superiore del minore. Se il richiedente è un minore coniugato il cui coniuge non è legalmente presente nel territorio degli Stati membri, lo Stato membro competente è lo Stato membro in cui si trova legalmente il padre, la madre o un altro adulto responsabile per il minore, per legge o per prassi di detto Stato membro, o un fratello o una sorella, salvo se si dimostri che ciò è contrario all’interesse superiore del minore.
3. Laddove il richiedente sia un minore non accompagnato che abbia un parente presente legalmente in un altro Stato membro e qualora sia accertato in base a un esame individuale che il parente può occuparsi del minore, detto Stato membro provvede al ricongiungimento del minore con il parente ed è lo Stato membro competente, salvo se si dimostri che ciò è contrario all’interesse superiore del minore.
4. Se familiari, fratelli o sorelle o parenti di cui ai paragrafi 2 e 3 soggiornano in più di uno Stato membro, lo Stato membro competente è determinato sulla base dell’interesse superiore del minore.
5. In mancanza di un familiare, un fratello o una sorella o un parente di cui ai paragrafi 2 e 3, è competente lo Stato membro in cui la domanda di protezione internazionale del minore non accompagnato è stata registrata per la prima volta, se ciò è in linea con l’interesse superiore del minore.
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ in relazione a quanto segue:
a)
l’identificazione di familiari, fratelli o sorelle o parenti dei minori non accompagnati;
b)
i criteri per accertare l’esistenza di legami familiari comprovati;
c)
i criteri per valutare la capacità di un parente di occuparsi di un minore non accompagnato, anche nei casi in cui familiari, fratelli o sorelle o parenti del minore non accompagnato soggiornino in più di uno Stato membro;
Nell’esercizio del suo potere di adottare atti delegati, la Commissione non eccede l’ambito dell’interesse superiore del minore previsto nell’, paragrafo 4.
7. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, metodi uniformi per la consultazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri ai fini del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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