Art. 27
Familiari richiedenti protezione internazionale
In vigore dal 14 mag 2024
Familiari richiedenti protezione internazionale
Se la domanda di protezione internazionale in uno Stato membro di un familiare del richiedente non è ancora stata oggetto di una prima decisione di merito, l’esame della domanda di protezione internazionale compete a detto Stato membro, sempre che gli interessati abbiano espresso per iscritto un desiderio in tal senso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2024:1351:oj#art-27