Art. 27

Familiari richiedenti protezione internazionale

In vigore dal 14 mag 2024
Familiari richiedenti protezione internazionale Se la domanda di protezione internazionale in uno Stato membro di un familiare del richiedente non è ancora stata oggetto di una prima decisione di merito, l’esame della domanda di protezione internazionale compete a detto Stato membro, sempre che gli interessati abbiano espresso per iscritto un desiderio in tal senso.
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