Art. 28
Procedura familiare
In vigore dal 14 mag 2024
Procedura familiare
Quando domande di protezione internazionale da parte di diversi familiari o fratelli o sorelle minori non coniugati sono registrate nel medesimo Stato membro simultaneamente o in date sufficientemente ravvicinate perché le procedure di determinazione dello Stato competente possano essere svolte congiuntamente, e se l’applicazione dei criteri enunciati nel presente regolamento conduca alla separazione di tali familiari o fratelli o sorelle minori non coniugati, la determinazione dello Stato competente per l’esame delle loro domande avviene nell’ordine seguente:
a)
lo Stato membro che i criteri designano come competente per prendere in carico il maggior numero di essi;
b)
lo Stato membro che i criteri designano come competente per l’esame della domanda del più anziano di essi.
Storico versioni
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