Art. 28 · Procedura familiare

Art. 28

Procedura familiare

In vigore dal 14 mag 2024
Procedura familiare Quando domande di protezione internazionale da parte di diversi familiari o fratelli o sorelle minori non coniugati sono registrate nel medesimo Stato membro simultaneamente o in date sufficientemente ravvicinate perché le procedure di determinazione dello Stato competente possano essere svolte congiuntamente, e se l’applicazione dei criteri enunciati nel presente regolamento conduca alla separazione di tali familiari o fratelli o sorelle minori non coniugati, la determinazione dello Stato competente per l’esame delle loro domande avviene nell’ordine seguente: a) lo Stato membro che i criteri designano come competente per prendere in carico il maggior numero di essi; b) lo Stato membro che i criteri designano come competente per l’esame della domanda del più anziano di essi.
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