Art. 23

Garanzie a favore dei minori

In vigore dal 14 mag 2024
Garanzie a favore dei minori 1.   L’interesse superiore del minore deve costituire una considerazione preminente nell’espletamento, da parte degli Stati membri, di tutte le procedure previste dal presente regolamento. Le procedure che includono minori sono trattate in via prioritaria. 2.   Ogni Stato membro nel quale è presente un minore non accompagnato provvede affinché un rappresentante lo rappresenti e assista nelle pertinenti procedure previste dal presente regolamento. Il rappresentante possiede le risorse, le qualifiche, la formazione, le competenze e l’indipendenza necessarie ad assicurare che l’interesse superiore del minore sia tenuto in considerazione durante le procedure svolte a norma del presente regolamento. Il rappresentante ha accesso al contenuto dei documenti pertinenti del fascicolo del richiedente, compreso l’apposito materiale informativo destinato ai minori non accompagnati, e tiene informato il minore non accompagnato dello stato di avanzamento delle procedure di cui al presente regolamento. Se la domanda è fatta da una persona che dichiara di essere un minore o in relazione alla quale sussistono motivi oggettivi per ritenere che si tratti di un minore, e che è non accompagnata, le autorità competenti: a) designano, non appena possibile e in ogni caso tempestivamente e al fine di assistere il minore nella procedura di determinazione dello Stato membro competente, una persona in possesso delle capacità e delle competenze necessarie per assisterlo provvisoriamente al fine di salvaguardare il suo interesse superiore e il suo benessere generale, che consenta al minore di beneficiare dei diritti di cui al presente regolamento e, se del caso, agisca in qualità di rappresentante fino alla nomina di un rappresentante; b) nominano un rappresentante, non appena possibile e non oltre 15 giorni lavorativi dal giorno in cui è fatta la domanda. In caso di numero sproporzionato di domande fatte da minori non accompagnati o in altre circostanze eccezionali, il termine per la designazione di un rappresentante a norma del secondo comma, lettera b), può essere prorogato di dieci giorni lavorativi. Qualora l’autorità competente concluda che un richiedente che dichiara di essere un minore ha senza alcun dubbio più di 18 anni di età, non è tenuta a designare un rappresentante in conformità del presente paragrafo. I doveri del rappresentante o della persona di cui al secondo comma, lettera a), cessano qualora le autorità competenti, in seguito alla valutazione dell’età di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1348, non considerino che il richiedente sia un minore o ritengano che il richiedente non sia un minore, oppure qualora il richiedente non sia più un minore non accompagnato. Quando un’organizzazione è designata rappresentante nomina una persona responsabile di assolvere le sue funzioni nei confronti del minore. Il disposto del primo comma si applica a detta persona. Il rappresentante indicato nel primo comma può essere la stessa persona o organizzazione di cui all’ del regolamento (UE) 2024/1348. 3.   Gli Stati membri coinvolgono il rappresentante di un minore non accompagnato durante l’intera procedura di determinazione dello Stato membro competente a norma del presente regolamento. Il rappresentante assiste il minore non accompagnato nel fornire informazioni pertinenti ai fini della valutazione dell’interesse superiore del minore in conformità del paragrafo 4, compreso l’esercizio del diritto di essere ascoltato, e aiuta il suo assistito nelle relazioni con altri soggetti, quali le organizzazioni incaricate della ricerca della famiglia, se opportuno a tal fine, tenendo in debito conto gli obblighi di riservatezza nei confronti del minore. 4.   Nel valutare l’interesse superiore del minore, gli Stati membri cooperano strettamente e tengono debito conto, in particolare, dei seguenti fattori: a) le possibilità di ricongiungimento familiare; b) il benessere e lo sviluppo sociale del minore nel breve, medio e lungo termine, comprese ulteriori situazioni di vulnerabilità quali traumi, esigenze sanitarie specifiche o disabilità, con particolare riguardo al suo contesto etnico, religioso, culturale e linguistico e considerando l’esigenza di stabilità e continuità nel contesto dell’assistenza sociale ed educativa; c) le considerazioni di sicurezza, in particolare se sussiste un rischio che il minore sia vittima di qualsiasi forma di violenza o di sfruttamento, compresa la tratta di esseri umani; d) l’opinione del minore, secondo la sua età e maturità; e) se il richiedente è un minore non accompagnato, le informazioni fornite dal rappresentante nello Stato membro in cui si trova il minore non accompagnato; f) qualsiasi altro motivo pertinente ai fini della valutazione dell’interesse superiore del minore. 5.   Prima di trasferire un minore non accompagnato, lo Stato membro che provvede al trasferimento ne dà notifica allo Stato membro competente o allo Stato membro di ricollocazione, il quale conferma che saranno adottate senza indugio tutte le misure adeguate di cui agli della direttiva (UE) 2024/1346 e all’ del regolamento (UE) 2024/1348 saranno adottate senza indugio, compresa la nomina di un rappresentante nello Stato membro competente o nello Stato membro di ricollocazione. Qualsiasi decisione di trasferimento di un minore non accompagnato è preceduta da una valutazione individuale dell’interesse superiore del minore. La valutazione si basa sui fattori pertinenti elencati al paragrafo 4 del presente articolo e le relative conclusioni sono chiaramente riportate nella decisione di trasferimento. La valutazione è eseguita senza indugio da personale adeguatamente formato che possiede le qualifiche e le competenze necessarie ad assicurare che sia tenuto in considerazione l’interesse superiore del minore. 6.   Ai fini dell’applicazione dell’, lo Stato membro in cui è stata registrata per la prima volta la domanda di protezione internazionale del minore non accompagnato adotta immediatamente opportune disposizioni per identificare qualsiasi familiare, fratello o sorella o parente del minore non accompagnato nel territorio degli Stati membri, sempre tutelando l’interesse superiore del minore. A tal fine detto Stato membro può chiedere l’assistenza di organizzazioni internazionali o altre organizzazioni pertinenti e può agevolare l’accesso del minore ai servizi di ricerca delle persone presso dette organizzazioni. Il personale delle autorità competenti di cui all’ che tratta domande relative a minori non accompagnati riceve una specifica formazione in merito alle particolari esigenze dei minori pertinente per l’applicazione del presente regolamento. 7.   Al fine di facilitare l’azione appropriata per l’identificazione dei familiari o parenti di un minore non accompagnato che soggiornano nel territorio di un altro Stato membro ai sensi del paragrafo 6 del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione comprensivi di un formulario uniforme per lo scambio di informazioni pertinenti tra Stati membri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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Garanzie a favore dei minori (Art. 23 Regolamento (UE) 2024/1351) — Testo vigente | Portale Normativo