Art. 52

Autorità competenti e risorse

In vigore dal 14 mag 2024
Autorità competenti e risorse 1.   Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le competenti autorità responsabili dell’esecuzione degli obblighi ai sensi del presente regolamento e gli eventuali relativi cambiamenti. Gli Stati membri provvedono affinché tali autorità dispongano delle risorse umane, materiali e finanziarie necessarie per lo svolgimento dei loro compiti relativi all’applicazione delle procedure per determinare lo Stato membro competente a esaminare una domanda di protezione internazionale in maniera rapida ed efficiente e, in particolare, per tutelare i diritti procedurali e fondamentali, garantire una procedura rapida per il ricongiungimento con familiari e parenti presenti in diversi Stati membri, rispondere entro i termini previsti alle richieste di informazione, alle richieste di presa in carico e alle notifiche di ripresa in carico e, ove applicabile, per adempiere i loro obblighi a norma della parte IV. 2.   La Commissione pubblica un elenco consolidato delle autorità di cui al paragrafo 1 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Qualora l’elenco subisca modifiche, la Commissione pubblica una volta all’anno un elenco consolidato aggiornato. 3.   Gli Stati membri provvedono a che il personale delle autorità di cui al paragrafo 1 riceva la necessaria formazione in merito all’applicazione del presente regolamento. 4.   La Commissione stabilisce mediante atti di esecuzione linee di comunicazione elettronica sicure tra le autorità di cui al paragrafo 1 e tra dette autorità e l’Agenzia per l’asilo, per inviare informazioni, dati biometrici rilevati in conformità del regolamento (UE) 2024/1358, richieste, notifiche, risposte e ogni altra corrispondenza scritta e per garantire che il mittente riceva automaticamente un avviso di ricevimento per via elettronica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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