Art. 53

Accordi amministrativi

In vigore dal 14 mag 2024
Accordi amministrativi 1.   Gli Stati membri possono concludere tra loro accordi amministrativi bilaterali relativi alle modalità pratiche di esecuzione del presente regolamento, al fine di facilitarne l’attuazione e aumentarne l’efficacia. Tali accordi possono avere per oggetto: a) scambi di ufficiali di collegamento; b) la semplificazione delle procedure e un accorciamento dei termini applicabili alla trasmissione e all’esame delle richieste di presa in carico o alle notifiche di ripresa in carico; c) contributi di solidarietà versati a norma della parte IV. 2.   Gli Stati membri possono anche mantenere gli accordi amministrativi conclusi ai sensi del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio (41) e del regolamento (UE) n. 604/2013. Qualora tali accordi non siano compatibili con il presente regolamento, gli Stati membri interessati li modificano in modo da eliminare eventuali incompatibilità. 3.   Prima di concludere o modificare un accordo di cui al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri interessati consultano la Commissione riguardo alla sua compatibilità con il presente regolamento. 4.   Qualora la Commissione ritenga che un accordo di cui al paragrafo 1, lettera b), sia incompatibile con il presente regolamento, lo notifica agli Stati membri interessati entro un periodo ragionevole. Gli Stati membri interessati adottano tutti i provvedimenti appropriati per modificare l’accordo in questione entro un termine ragionevole in modo da eliminare tali incompatibilità. 5.   Gli Stati membri notificano alla Commissione tutti gli accordi di cui al paragrafo 1 e le relative denunce e modifiche.
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Accordi amministrativi (Art. 53 Regolamento (UE) 2024/1351) — Testo vigente | Portale Normativo