Art. 50
Scambio di dati sanitari prima di un trasferimento
In vigore dal 14 mag 2024
Scambio di dati sanitari prima di un trasferimento
1. Al solo scopo di somministrare assistenza medica o terapie, in particolare a persone vulnerabili, tra cui disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, minori e persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, lo Stato membro che provvede al trasferimento comunica informazioni allo Stato membro competente, qualora queste siano disponibili all’autorità competente conformemente al diritto nazionale, circa eventuali esigenze specifiche della persona da trasferire, ivi compresi, in determinati casi, dati sullo stato di salute fisica e mentale. Dette informazioni sono trasferite in un certificato sanitario comune con i necessari documenti acclusi. Lo Stato membro competente assicura che si provveda adeguatamente a tali esigenze specifiche, prestando in particolare cure mediche essenziali.
La Commissione definisce mediante atti di esecuzione il certificato sanitario comune di cui al primo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
2. Lo Stato membro che provvede al trasferimento trasmette allo Stato membro competente le informazioni di cui al paragrafo 1 soltanto previo consenso esplicito del richiedente o del suo rappresentante o quando tale trasmissione è necessaria per proteggere la pubblica sicurezza e la sanità pubblica o, se l’interessato si trova nell’incapacità fisica o giuridica di dare il proprio consenso, per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona. Il mancato consenso, compreso un rifiuto del consenso, non osta al trasferimento.
3. Il trattamento dei dati personali sanitari di cui al paragrafo 1 è effettuato unicamente da un professionista della sanità che è tenuto al segreto professionale ai sensi del diritto nazionale o da altra persona soggetta a un equivalente obbligo di segretezza professionale.
4. Lo scambio di informazioni ai sensi del presente articolo avviene unicamente tra professionisti della sanità o altre persone di cui al paragrafo 3. Le informazioni scambiate possono essere utilizzate soltanto per le finalità previste al paragrafo 1 e non sono oggetto di ulteriore trattamento.
5. La Commissione stabilisce mediante atti di esecuzione metodi uniformi e modalità pratiche per lo scambio di informazioni di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
6. Allo scambio di informazioni a norma del presente articolo si applica l’, paragrafi 8 e 9.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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