Art. 49

Scambio di informazioni sulla sicurezza prima del trasferimento

In vigore dal 14 mag 2024
Scambio di informazioni sulla sicurezza prima del trasferimento Ai fini dell’applicazione dell’, se lo Stato membro che effettua il trasferimento è in possesso di informazioni indicanti che vi sono fondati motivi per ritenere che il richiedente o un’altra persona di cui all’, paragrafo 1, lettera b) o c), costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o l’ordine pubblico in uno Stato membro, le autorità competenti di tale Stato membro indicano l’esistenza di tali informazioni allo Stato membro competente. Le informazioni sono condivise tra le autorità di contrasto o altre autorità competenti di tali Stati membri attraverso i canali appropriati per tale scambio di informazioni.
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