Art. 47
Costi del trasferimento
In vigore dal 14 mag 2024
Costi del trasferimento
1. In conformità dell’ del regolamento (UE) 2021/1147, allo Stato membro che effettua il trasferimento è versato un contributo per il trasferimento di un richiedente o di un’altra persona di cui all’, paragrafo 1, lettera b) o c), del presente regolamento, a norma dell’ del presente regolamento.
2. Se l’interessato deve essere ricondotto in uno Stato membro a seguito di un trasferimento erroneo o perché la decisione di trasferimento è stata riformata in appello o in seguito a revisione dopo l’esecuzione del trasferimento, i costi di tale rinvio sono a carico dello Stato membro che ha inizialmente provveduto al trasferimento.
3. I costi del trasferimento non sono imputabili alle persone da trasferire a norma del presente regolamento.
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