Art. 41
Presentazione di una notifica di ripresa in carico
In vigore dal 14 mag 2024
Presentazione di una notifica di ripresa in carico
1. Nelle situazioni di cui all’, paragrafo 1, lettere b) o c), lo Stato membro in cui la persona è presente effettua immediatamente una notifica di ripresa in carico e in ogni caso entro due settimane dal ricevimento del riscontro positivo dell’Eurodac. La mancata notifica di ripresa in carico entro tale termine lascia impregiudicato l’obbligo per lo Stato membro competente di riprendere in carico l’interessato.
2. Una notifica di ripresa in carico è effettuata utilizzando un modulo uniforme e comprende elementi di prova o prove circostanziali quali descritti negli elenchi di cui all’, paragrafo 4, o elementi pertinenti tratti dalle dichiarazioni dell’interessato.
3. Lo Stato membro notificato conferma il ricevimento della notifica allo Stato membro che l’ha effettuata entro due settimane, a meno che lo Stato membro notificato non dimostri entro tale termine che non è competente a norma dell’ o che la notifica di ripresa in carico si basa su un’indicazione errata dello Stato membro competente a norma del regolamento (UE) 2024/1358.
4. La mancata reazione entro il termine di due settimane di cui al paragrafo 3 equivale alla conferma del ricevimento della notifica.
5. La Commissione stabilisce mediante atti di esecuzione metodi uniformi per la preparazione e la presentazione delle notifiche di ripresa in carico. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
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