Art. 40

Risposta a una richiesta di presa in carico

In vigore dal 14 mag 2024
Risposta a una richiesta di presa in carico 1.   Lo Stato membro richiesto procede alle verifiche necessarie e risponde alla richiesta di presa in carico di un richiedente senza indugio e in ogni caso entro un mese a decorrere dal ricevimento della richiesta. Gli Stati membri danno priorità alle richieste presentate sulla base degli articoli da 25 a 28 e dell’. A tal fine, lo Stato membro richiesto può chiedere l’assistenza di organizzazioni nazionali, internazionali o di altre organizzazioni pertinenti per verificare gli elementi di prova e le prove circostanziali pertinenti presentati dallo Stato membro richiedente, in particolare per l’identificazione e la ricerca dei familiari. 2.   In deroga al paragrafo 1, nel caso di un riscontro positivo dell’Eurodac con dati registrati a norma degli del regolamento (UE) 2024/1358 o di un riscontro positivo del VIS con dati registrati a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 767/2008, lo Stato membro richiesto risponde alla richiesta entro due settimane a decorrere dal ricevimento della stessa. 3.   Nella procedura di determinazione dello Stato membro competente sono utilizzati elementi di prova e prove circostanziali. 4.   La Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce e riesamina periodicamente due elenchi nei quali figurano gli elementi di prova e le prove circostanziali pertinenti conformemente ai criteri di cui al secondo e terzo comma del presente paragrafo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. Ai fini del presente comma, sono prove formali quelle che determinano la competenza ai sensi del presente regolamento, a meno che non siano confutate da prove contrarie. Gli Stati membri forniscono alla Commissione modelli dei diversi tipi di documenti amministrativi, conformemente alla tipologia stabilita nell’elenco delle prove formali. Ai fini del primo comma, le prove circostanziali sono elementi indicativi che, pur essendo oppugnabili, possono essere sufficienti a seconda del valore probatorio ad essi attribuito. Il valore probatorio delle prove circostanziali in relazione alla competenza per l’esame della domanda di protezione internazionale è esaminato caso per caso. 5.   I requisiti delle prove e delle prove circostanziali non eccedono quanto necessario ai fini della corretta applicazione del presente regolamento. 6.   Lo Stato membro richiesto si dichiara competente a condizione che le prove circostanziali siano coerenti, verificabili e sufficientemente particolareggiate per stabilire la competenza. Se la richiesta è fatta sulla base degli articoli da 25 a 28 e dell’ e lo Stato membro richiesto non ritiene che le prove circostanziali siano coerenti, verificabili e sufficientemente dettagliate per stabilire la competenza, esso ne dà motivazione nella risposta di cui al paragrafo 8 del presente articolo. 7.   Se lo Stato membro richiedente ha chiesto una risposta urgente a norma dell’, paragrafo 2, lo Stato membro richiesto risponde entro il termine indicato o, se non precisato, entro due settimane dal ricevimento della richiesta. 8.   Se lo Stato membro richiesto non si oppone alla richiesta entro la scadenza del termine di un mese stabilito al paragrafo 1 del presente articolo oppure, se applicabile, entro la scadenza del termine di due settimane stabilito ai paragrafi 2 e 7 del presente articolo, con una risposta che fornisce comprovati motivi, sulla base di tutte le circostanze del caso in relazione ai pertinenti criteri di cui al capo II, la mancata opposizione equivale all’accettazione della richiesta e comporta l’obbligo di prendere in carico la persona, compreso l’obbligo di prendere disposizioni appropriate per l’arrivo della stessa. I comprovati motivi sono suffragati da prove e da prove circostanziali, se disponibili. La Commissione definisce mediante atti di esecuzione un modulo uniforme per le risposte recanti motivazioni argomentate ai sensi del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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Risposta a una richiesta di presa in carico (Art. 40 Regolamento (UE) 2024/1351) — Testo vigente | Portale Normativo