Art. 21
Diritto all’orientamento legale
In vigore dal 14 mag 2024
Diritto all’orientamento legale
1. I richiedenti hanno il diritto di consultare in maniera effettiva un consulente legale o altro consulente, ammessi o autorizzati a norma del diritto nazionale, su questioni relative all’applicazione dei criteri di cui al capo II o delle disposizioni di cui al capo III della presente parte in tutte le fasi della procedura di determinazione dello Stato membro competente prevista dal presente regolamento.
2. Fatto salvo il diritto di scegliere un proprio consulente legale o altro consulente a proprie spese, il richiedente può chiedere un orientamento legale gratuito nel corso della procedura di determinazione dello Stato membro competente.
3. L’orientamento legale gratuito è prestato da consulenti legali o altri consulenti, ammessi o autorizzati a norma del diritto nazionale ai fini della prestazione di consulenza, assistenza o rappresentanza ai richiedenti, o da organizzazioni non governative abilitate a norma del diritto nazionale a prestare servizi legali o di rappresentanza ai richiedenti.
Ai fini del primo comma, l’accesso effettivo all’orientamento legale gratuito può essere garantito affidando a una persona la prestazione del servizio di orientamento legale a più richiedenti contemporaneamente nella fase amministrativa della procedura.
4. Gli Stati membri possono organizzare la prestazione del servizio di orientamento legale in conformità dei rispettivi sistemi nazionali.
5. Gli Stati membri stabiliscono norme procedurali specifiche relative alle modalità di presentazione e di trattamento delle richieste di prestazione del servizio di orientamento legale gratuito di cui al presente articolo.
6. Ai fini della procedura di determinazione dello Stato membro competente, l’orientamento legale gratuito comprende la fornitura di:
a)
indicazioni e spiegazioni sui criteri e sulle procedure per la determinazione dello Stato membro competente, comprese informazioni sui diritti e sugli obblighi durante tutte le fasi della procedura;
b)
indicazioni e assistenza nella fornitura di informazioni che potrebbero contribuire a determinare lo Stato membro competente conformemente ai criteri di cui al capo II della presente parte;
c)
indicazioni e assistenza sul modello di cui all’, paragrafo 1.
7. Fatto salvo il paragrafo 1, la prestazione del servizio di orientamento legale gratuito nella procedura di determinazione dello Stato membro competente può essere esclusa se il richiedente è già assistito e rappresentato da un consulente legale.
8. Ai fini dell’attuazione del presente articolo, gli Stati membri possono chiedere l’assistenza dell’Agenzia per l’asilo. Inoltre, il sostegno finanziario può essere fornito agli Stati membri mediante fondi dell’Unione, conformemente agli atti giuridici applicabile a tali finanziamenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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