Art. 37

Cessazione delle competenze

In vigore dal 14 mag 2024
Cessazione delle competenze 1.   Se uno Stato membro rilascia al richiedente un titolo di soggiorno, decide di applicare l’, ritiene che trasferire un minore non accompagnato nello Stato membro competente sia contrario all’interesse superiore del minore o non trasferisce l’interessato verso lo Stato membro competente entro i termini di cui all’, tale Stato membro diventa lo Stato membro competente e gli obblighi previsti all’ sono trasferiti a tale Stato membro. Se del caso, ne informa lo Stato membro precedentemente competente, lo Stato membro che ha in corso la procedura volta a determinare lo Stato membro competente o quello al quale è stato chiesto di prendere in carico il richiedente o che ha ricevuto una notifica di ripresa in carico, avvalendosi della rete di comunicazione elettronica istituita a norma dell’ del regolamento (CE) n. 1560/2003. Lo Stato membro che diventa competente a norma del primo comma del presente paragrafo indica di essere diventato lo Stato membro competente a norma dell’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1358. 2.   A seguito dell’esame di una domanda nell’ambito della procedura di frontiera a norma del regolamento (UE) 2024/1348, gli obblighi di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento cessano 15 mesi dopo che siano divenute definitive una decisione di rigetto della domanda per inammissibilità, infondatezza o manifesta infondatezza per quanto riguarda lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria o una decisione che dichiara la domanda implicitamente o esplicitamente ritirata. La domanda registrata dopo il periodo di cui al primo comma è considerata una nuova domanda ai fini del presente regolamento e dà pertanto inizio a una nuova procedura di determinazione dello Stato membro competente. 3.   Fatto salvo il primo comma del paragrafo 2 del presente articolo, se la persona presenta domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro entro il periodo di 15 mesi di cui a detto comma e una procedura di ripresa in carico è pendente alla data di scadenza di tale periodo di 15 mesi, la competenza non cessa fino al completamento della procedura di ripresa in carico o alla scadenza dei termini entro i quali lo Stato membro che provvede al trasferimento deve effettuare il trasferimento a norma dell’. 4.   Gli obblighi di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento cessano qualora lo Stato membro competente stabilisca, sulla base dei dati registrati e conservati conformemente al regolamento (UE) 2017/2226 o di altri elementi di prova, che l’interessato ha lasciato il territorio degli Stati membri da almeno nove mesi, a meno che non sia in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato dallo Stato membro competente. La domanda registrata dopo il periodo di assenza di cui al primo comma è considerata una nuova domanda ai fini del presente regolamento e dà pertanto inizio a una nuova procedura di determinazione dello Stato membro competente. 5.   L’obbligo di riprendere in carico un cittadino di paese terzo o un apolide di cui all’, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento cessa qualora sia stabilito, sulla base dell’aggiornamento dei dati di cui all’, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2024/1358, che l’interessato ha lasciato il territorio degli Stati membri, su base obbligatoria o volontaria, in conformità di una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento emesso a seguito della revoca o del rigetto della domanda. La domanda registrata dopo che ha avuto luogo un allontanamento effettivo o un rimpatrio volontario è considerata una nuova domanda ai fini del presente regolamento e dà pertanto inizio a una nuova procedura di determinazione dello Stato membro competente.
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Cessazione delle competenze (Art. 37 Regolamento (UE) 2024/1351) — Testo vigente | Portale Normativo