Art. 31

Ingresso con esenzione dal visto

In vigore dal 14 mag 2024
Ingresso con esenzione dal visto 1.   Se un cittadino di paese terzo o un apolide entra nel territorio degli Stati membri attraverso uno Stato membro in cui è dispensato dal visto, l’esame della domanda di protezione internazionale compete a tale Stato membro. 2.   Il paragrafo 1 non si applica se la domanda di protezione internazionale del cittadino di paese terzo o apolide è registrata in un altro Stato membro in cui è parimenti dispensato dal visto per l’ingresso nel territorio. In questo caso tale altro Stato membro è competente per l’esame della domanda di protezione internazionale.
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