Art. 7
Approccio strategico alla gestione dell’asilo e della migrazione a livello nazionale
In vigore dal 14 mag 2024
Approccio strategico alla gestione dell’asilo e della migrazione a livello nazionale
1. Gli Stati membri si dotano di strategie nazionali intese a stabilire un approccio strategico che garantisca loro la capacità di attuare efficacemente il loro sistema di gestione dell’asilo e della migrazione, nel pieno rispetto degli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione e internazionale e tenendo conto della loro situazione specifica, in particolare della loro posizione geografica.
Nel definire le loro strategie nazionali, gli Stati membri possono consultare la Commissione e i pertinenti organi e organismi dell’Unione, in particolare l’Agenzia per l’asilo, nonché le autorità locali e regionali, se del caso e conformemente al diritto nazionale. Tali strategie comprendono almeno:
a)
misure preventive intese a ridurre il rischio di pressione migratoria e pianificazione di emergenza, tenendo conto della pianificazione di emergenza a norma dei regolamenti (UE) 2019/1896 e (UE) 2021/2303 e della direttiva (UE) 2024/1346, e delle relazioni della Commissione pubblicate a norma della raccomandazione (UE) 2020/1366;
b)
informazioni sulle modalità di attuazione dei principi enunciati nella presente parte da parte degli Stati membri e sulle modalità di adempimento, a livello nazionale, degli obblighi giuridici che ne derivano;
c)
informazioni sulle modalità con cui si è tenuto conto dei risultati del monitoraggio intrapreso dall’Agenzia per l’asilo e dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, e della valutazione effettuata in conformità del regolamento (UE) 2022/922 nonché del monitoraggio eseguito in conformità dell’ del regolamento (UE) 2024/1356.
2. Le strategie nazionali tengono conto di altre strategie pertinenti e delle misure di sostegno esistenti, in particolare delle misure di sostegno previste dai regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/2303, e sono coerenti e complementari con le strategie nazionali per la gestione europea integrata delle frontiere stabilite in conformità dell’, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/1896.
3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le loro strategie nazionali di gestione dell’asilo e della migrazione sei mesi prima dell’adozione della strategia di cui all’.
4. Il sostegno finanziario e operativo dell’Unione per l’attuazione degli obblighi, compreso il sostegno operativo da parte dei suoi organi e organismi, è fornito in conformità dei regolamenti (UE) 2019/1986, (UE) 2021/1147, (UE) 2021/2303 e, se del caso, (UE) 2021/1148.
5. La Commissione monitora e fornisce informazioni sulla situazione migratoria mediante relazioni periodiche basate su dati e informazioni forniti dal servizio europeo per l’azione esterna, dall’Agenzia per l’asilo, dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, da Europol e dall’Agenzia per i diritti fondamentali, in particolare sulle informazioni raccolte a norma della raccomandazione (UE) 2020/1366 e nel quadro del meccanismo dell’UE di preparazione e di gestione delle crisi connesse alla migrazione e, ove necessario, sulle informazioni fornite dagli Stati membri.
6. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, un modello che gli Stati membri sono tenuti a utilizzare per garantire che le loro strategie nazionali siano comparabili riguardo a specifici elementi centrali, quali la pianificazione di emergenza. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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