Art. 5
Componenti esterne dell’approccio globale
In vigore dal 14 mag 2024
Componenti esterne dell’approccio globale
Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all’, l’Unione e gli Stati membri, nell’ambito delle rispettive competenze, promuovono e instaurano partenariati mirati e reciprocamente vantaggiosi, nel pieno rispetto del diritto internazionale e dell’Unione e sulla base del pieno rispetto dei diritti umani, e favoriscono una stretta cooperazione con i paesi terzi interessati a livello bilaterale, regionale, multilaterale e internazionale, anche al fine di:
a)
promuovere la migrazione legale e percorsi legali per i cittadini di paesi terzi che necessitano di protezione internazionale e per coloro che sono altrimenti ammessi a soggiornare legalmente negli Stati membri;
b)
sostenere i partner che ospitano un gran numero di migranti e rifugiati bisognosi di protezione e sviluppare le loro capacità operative di gestione della migrazione, dell’asilo e delle frontiere;
c)
prevenire la migrazione irregolare e combattere il traffico di migranti e la tratta di esseri umani, anche riducendo le vulnerabilità da essi causate, e garantendo nel contempo il diritto di chiedere protezione internazionale;
d)
affrontare le cause profonde e i fattori alla base della migrazione irregolare e dello sfollamento forzato;
e)
migliorare il rimpatrio, la riammissione e la reintegrazione effettivi;
f)
garantire la piena attuazione della politica comune in materia di visti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2024:1351:oj#art-5