Art. 3
Approccio globale alla gestione dell’asilo e della migrazione
In vigore dal 14 mag 2024
Approccio globale alla gestione dell’asilo e della migrazione
1. Le azioni comuni intraprese dall’Unione e dagli Stati membri nel settore della gestione dell’asilo e della migrazione, nell’ambito delle rispettive competenze, si basano sul principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità sancito dall’ TFUE sulla base di un approccio globale e sono guidate dal principio delle politiche integrate, in conformità del diritto internazionale e dell’Unione, compresi i diritti fondamentali.
Con il fine generale di gestire efficacemente l’asilo e la migrazione nel quadro del diritto dell’Unione applicabile, tali azioni perseguono gli obiettivi seguenti:
a)
assicurare la coerenza delle politiche relative alla gestione dell’asilo e della migrazione nella gestione dei flussi migratori verso l’Unione;
b)
trattare le pertinenti rotte migratorie e i movimenti non autorizzati tra gli Stati membri.
2. La Commissione, il Consiglio e gli Stati membri assicurano l’attuazione coerente delle politiche di gestione dell’asilo e della migrazione, comprese le componenti interna ed esterna di tali politiche, in consultazione con le istituzioni, gli organi e gli organismi responsabili delle politiche esterne.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2024:1351:oj#art-3