Art. 6
Definizioni
In vigore dal 14 dic 2022
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:
1)
«sistema informatico e di rete»:
a)
una rete di comunicazione elettronica quale definita all', punto 1, della direttiva (UE) 2018/1972;
b)
qualsiasi dispositivo o gruppo di dispositivi interconnessi o collegati, uno o più dei quali eseguono, in base a un programma, un'elaborazione automatica di dati digitali; o
c)
i dati digitali conservati, elaborati, estratti o trasmessi per mezzo degli elementi di cui alle lettere a) e b), ai fini del loro funzionamento, del loro uso, della loro protezione e della loro manutenzione;
2)
«sicurezza dei sistemi informatici e di rete»: la capacità dei sistemi informatici e di rete di resistere, con un determinato livello di confidenza, agli eventi che potrebbero compromettere la disponibilità, l'autenticità, l'integrità o la riservatezza dei dati conservati, trasmessi o elaborati o dei servizi offerti da tali sistemi informatici e di rete o accessibili attraverso di essi;
3)
«cibersicurezza»: la cibersicurezza quale definita all', punto 1), del regolamento (UE) 2019/881;
4)
«strategia nazionale per la cibersicurezza»: un quadro coerente di uno Stato membro che prevede priorità e obiettivi strategici in materia di cibersicurezza e la governance per il loro conseguimento in tale Stato membro;
5)
«quasi incidente»: un evento che avrebbe potuto compromettere la disponibilità, l'autenticità, l'integrità o la riservatezza di dati conservati, trasmessi o elaborati o dei servizi offerti dai sistemi informatici e di rete o accessibili attraverso di essi, ma che è stato efficacemente evitato o non si è verificato;
6)
«incidente»: un evento che compromette la disponibilità, l'autenticità, l'integrità o la riservatezza di dati conservati, trasmessi o elaborati o dei servizi offerti dai sistemi informatici e di rete o accessibili attraverso di essi;
7)
«incidente di cibersicurezza su vasta scala»: un incidente che causa un livello di perturbazione superiore alla capacità di uno Stato membro di rispondervi o che ha un impatto significativo su almeno due Stati membri;
8)
«gestione degli incidenti»: le azioni e le procedure volte a prevenire, rilevare, analizzare e contenere un incidente o a rispondervi e riprendersi da esso;
9)
«rischio»: la potenziale perdita o perturbazione causata da un incidente; è espresso come combinazione dell'entità di tale perdita o perturbazione e della probabilità che l'incidente si verifichi;
10)
«minaccia informatica»: una minaccia informatica quale definita all', punto 8), del regolamento (UE) 2019/881;
11)
«minaccia informatica significativa»: una minaccia informatica che, in base alle sue caratteristiche tecniche, si presume possa avere un grave impatto sui sistemi informatici e di rete di un soggetto o degli utenti di tali servizi del soggetto causando perdite materiali o immateriali considerevoli;
12)
«prodotto TIC»: un prodotto TIC quale definito all', punto 12), del regolamento (UE) 2019/881;
13)
«servizio TIC»: un servizio TIC quale definito all', punto 13), del regolamento (UE) 2019/881;
14)
«processo TIC»: un processo TIC quale definito all', punto 14), del regolamento (UE) 2019/881;
15)
«vulnerabilità»: un punto debole, una suscettibilità o un difetto di prodotti TIC o servizi TIC che può essere sfruttato da una minaccia informatica;
16)
«norma»: una norma quale definita all', punto 1), del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (29);
17)
«specifica tecnica»: una specifica tecnica quale definita all', punto 4), del regolamento (UE) n. 1025/2012;
18)
«punto di interscambio internet»: un'infrastruttura di rete che consente l'interconnessione di più di due reti indipendenti (sistemi autonomi), principalmente al fine di agevolare lo scambio del traffico internet, che fornisce interconnessione soltanto ai sistemi autonomi e che non richiede che il traffico internet che passa tra qualsiasi coppia di sistemi autonomi partecipanti passi attraverso un terzo sistema autonomo né altera o interferisce altrimenti con tale traffico;
19)
«sistema dei nomi di dominio» o «DNS»: un sistema di nomi gerarchico e distribuito che consente l'identificazione di servizi e risorse su internet, permettendo ai dispositivi degli utenti finali di utilizzare i servizi di inoltro e connettività di internet al fine di accedere a tali servizi e risorse;
20)
«fornitore di servizi DNS»: un soggetto che fornisce:
a)
servizi di risoluzione dei nomi di dominio ricorsivi accessibili al pubblico per gli utenti finali di internet; o
b)
servizi di risoluzione dei nomi di dominio autorevoli per uso da parte di terzi, fatta eccezione per i server dei nomi radice;
21)
«registro dei nomi di dominio di primo livello» o «registro dei nomi TLD»: un soggetto cui è stato delegato uno specifico dominio di primo livello (TLD) e che è responsabile dell'amministrazione di tale TLD, compresa la registrazione dei nomi di dominio sotto tale TLD, e del funzionamento tecnico di tale TLD, compresi il funzionamento dei server dei nomi, la manutenzione delle banche dati e la distribuzione dei file di zona TLD tra i server dei nomi, indipendentemente dal fatto che una qualsiasi di tali operazioni sia effettuata dal soggetto stesso o sia esternalizzata, ma escludendo le situazioni in cui i nomi TLD sono utilizzati da un registro esclusivamente per uso proprio;
22)
«soggetto che fornisce servizi di registrazione di nomi di dominio»: un registrar o un agente che agisce per conto di registrar, come un fornitore o un rivenditore di servizi di registrazione per la privacy o di proxy;
23)
«servizio digitale»: un servizio quale definito all', paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio (30);
24)
«servizio fiduciario»: un servizio fiduciario quale definito all', punto 16), del regolamento (UE) n. 910/2014;
25)
«prestatore di servizi fiduciari»: un prestatore di servizi fiduciari quale definito all', punto 19), del regolamento (UE) n. 910/2014;
26)
«servizio fiduciario qualificato»: un servizio fiduciario qualificato quale definito all', punto 17), del regolamento (UE) n. 910/2014;
27)
«prestatore di servizi fiduciari qualificato»: un prestatore di servizi fiduciari qualificato quale definito all', punto 20), del regolamento (UE) n. 910/2014;
28)
«mercato online»: un mercato online quale definito all', lettera n), della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (31);
29)
«motore di ricerca online»: un motore di ricerca online quale definito all', punto 5), del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio (32);
30)
«servizio di cloud computing»: un servizio digitale che consente l'amministrazione su richiesta di un pool scalabile ed elastico di risorse di calcolo condivisibili e l'ampio accesso remoto a quest'ultimo, anche ove tali risorse sono distribuite in varie ubicazioni.
31)
«servizio di data center»: un servizio che comprende strutture, o gruppi di strutture, dedicate a ospitare, interconnettere e far funzionare in modo centralizzato apparecchiature informatiche e di rete che forniscono servizi di conservazione, elaborazione e trasporto di dati insieme a tutti gli impianti e le infrastrutture per la distribuzione dell'energia e il controllo ambientale;
32)
«rete di distribuzione dei contenuti (content delivery network)»: una rete di server distribuiti geograficamente allo scopo di garantire l'elevata disponibilità, l'accessibilità o la rapida distribuzione di contenuti e servizi digitali agli utenti di internet per conto di fornitori di contenuti e servizi;
33)
«piattaforma di servizi di social network»: una piattaforma che consente agli utenti finali di entrare in contatto, condividere, scoprire e comunicare gli uni con gli altri su molteplici dispositivi, in particolare, attraverso chat, post, video e raccomandazioni;
34)
«rappresentante»: una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione espressamente designata ad agire per conto di un fornitore di servizi DNS, un registro dei nomi TLD, un soggetto che fornisce servizi di registrazione di nomi di dominio, un fornitore di servizi di cloud computing, un fornitore di servizi di data center, un fornitore di reti di distribuzione dei contenuti, un fornitore di servizi gestiti, un fornitore di servizi di sicurezza gestiti, o un fornitore di mercato online, di un motore di ricerca online o di una piattaforma di servizi di social network che non è stabilito nell'Unione, a cui l'autorità nazionale competente o un CSIRT può rivolgersi in luogo del soggetto per quanto riguarda gli obblighi di quest'ultimo a norma della presente direttiva;
35)
«ente della pubblica amministrazione»: un soggetto riconosciuto come tale in uno Stato membro conformemente al diritto nazionale, che non comprende la magistratura, i parlamenti e le banche centrali, che soddisfa i criteri seguenti:
a)
è istituito allo scopo di soddisfare esigenze di interesse generale e non ha carattere industriale o commerciale;
b)
è dotato di personalità giuridica o è autorizzato per legge ad agire a nome di un altro soggetto dotato di personalità giuridica;
c)
è finanziato in modo maggioritario dallo Stato, da autorità regionali o da altri organismi di diritto pubblico, la sua gestione è soggetta alla vigilanza di tali autorità o organismi, oppure è dotato di un organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza in cui più della metà dei membri è designata dallo Stato, da autorità regionali o da altri organismi di diritto pubblico;
d)
ha il potere di adottare, nei confronti di persone fisiche o giuridiche, decisioni amministrative o normative che incidono sui loro diritti relativi alla circolazione transfrontaliera delle merci, delle persone, dei servizi o dei capitali;
36)
«rete pubblica di comunicazione elettronica»: una rete pubblica di comunicazione elettronica quale definita all', punto 8), della direttiva (UE) 2018/1972;
37)
«servizio di comunicazione elettronica»: un servizio di comunicazione elettronica quale definito all', punto 4), della direttiva (UE) 2018/1972;
38)
«soggetto»: una persona fisica o giuridica, costituita e riconosciuta come tale conformemente al diritto nazionale applicabile nel suo luogo di stabilimento, che può, agendo in nome proprio, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi;
39)
«fornitore di servizi gestiti»: un soggetto che fornisce servizi relativi all'installazione, alla gestione, al funzionamento o alla manutenzione di prodotti, reti, infrastrutture, applicazioni TIC o di qualsiasi altro sistema informatico e di rete, tramite assistenza o amministrazione attiva effettuata nei locali dei clienti o a distanza;
40)
«fornitore di servizi di sicurezza gestiti»: un fornitore di servizi di sicurezza gestiti che svolge o fornisce assistenza per attività relative alla gestione dei rischi di cibersicurezza;
41)
«organismo di ricerca»: un soggetto che ha come obiettivo principale lo svolgimento di attività di ricerca applicata o di sviluppo sperimentale al fine di sfruttare i risultati di tale ricerca a fini commerciali, ma che non comprende gli istituti di istruzione.
Storico versioni
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