Art. 2

Definizioni

In vigore dal 26 giu 2013
Definizioni Ai fini della presente direttiva, si intende per: a)   «convenzione di Ginevra»: la convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967; b)   «domanda di protezione internazionale» o «domanda»: una richiesta di protezione rivolta a uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo o da un apolide di cui si può ritenere che intende ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria, e che non sollecita esplicitamente un diverso tipo di protezione non contemplato nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/95/UE e che possa essere richiesto con domanda separata; c)   «richiedente»: il cittadino di un paese terzo o apolide che abbia presentato una domanda di protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva; d)   «richiedente che necessita di garanzie procedurali particolari»: il richiedente la cui capacità di godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dalla presente direttiva è limitata a causa di circostanze individuali; e)   «decisione definitiva»: una decisione che stabilisce se a un cittadino di un paese terzo o a un apolide è concesso lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria a norma della direttiva 2011/95/UE e che non è più impugnabile nell’ambito del capo V della presente direttiva, indipendentemente dal fatto che l’impugnazione produca l’effetto di autorizzare i richiedenti a rimanere negli Stati membri interessati in attesa del relativo esito; f)   «autorità accertante»: qualsiasi organo quasi giurisdizionale o amministrativo di uno Stato membro che sia competente ad esaminare le domande di protezione internazionale e a prendere una decisione di primo grado al riguardo; g)   «rifugiato»: il cittadino di un paese terzo o l’apolide che soddisfa i requisiti di cui all’, lettera d), della direttiva 2011/95/UE; h)   «persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria»: il cittadino di un paese terzo o l’apolide che soddisfa i requisiti dell’, lettera f), della direttiva 2011/95/UE; i)   «protezione internazionale»: lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria di cui alle lettere j) e k); j)   «status di rifugiato»: il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di un paese terzo o di un apolide quale rifugiato; k)   «status di protezione sussidiaria»: il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di un paese terzo o di un apolide quale persona avente titolo alla protezione sussidiaria; l)   «minore»: il cittadino di un paese terzo o l’apolide di età inferiore agli anni diciotto; m)   «minore non accompagnato»: il minore non accompagnato quale definito all’, lettera l), della direttiva 2011/95/UE; n)   «rappresentante»: la persona o l’organizzazione designata dagli organismi competenti per assistere e rappresentare il minore non accompagnato nelle procedure previste dalla presente direttiva, allo scopo di garantirne l’interesse superiore ed esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario. L’organizzazione designata come rappresentante nomina una persona responsabile di assolvere le funzioni di rappresentanza nei confronti del minore non accompagnato, in conformità della presente direttiva; o)   «revoca della protezione internazionale»: la decisione di un’autorità competente di revocare, far cessare o rifiutare di rinnovare lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria a una determinata persona, a norma della direttiva 2011/95/UE; p)   «rimanere nello Stato membro»: il fatto di rimanere nel territorio, compreso alla frontiera o in zone di transito, dello Stato membro in cui la domanda di protezione internazionale è stata presentata o è oggetto d’esame; q)   «domanda reiterata»: un’ulteriore domanda di protezione internazionale presentata dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente, anche nel caso in cui il richiedente abbia esplicitamente ritirato la domanda e nel caso in cui l’autorità accertante abbia respinto la domanda in seguito al suo ritiro implicito ai sensi dell’, paragrafo 1.
Storico versioni

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