Questo termine è definito da 3 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
un’ulteriore domanda di protezione internazionale presentata dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente, anche nel caso in cui il richiedente abbia esplicitamente ritirato la domanda e nel caso in cui l’autorità accertante abbia respinto la domanda in seguito al suo ritiro implicito ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1.
Fonte: dir-2013-06-26-32 — art. 2 →l'ulteriore domanda di protezione internazionale fatta in un qualsiasi Stato membro dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente, anche nel caso in cui la domanda sia stata respinta per ritiro esplicito o implicito
Fonte: reg-2024-05-14-1348 — art. 3 →i) una domanda relativa a un regime per il quale in precedenza è già stata presentata almeno una domanda che è stata dichiarata irricevibile o è stata respinta o ritirata
Fonte: reg-2019-01-11-429 — art. 2 →