Art. 3

Definizioni

In vigore dal 14 mag 2024
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «rifugiato»: il cittadino di paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale paese, oppure l'apolide che si trova fuori dal paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, e al quale non si applica l' del regolamento (UE) 2024/1347; 2) «persona ammissibile alla protezione sussidiaria»: il cittadino di paese terzo o l'apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un danno grave come definito all' del regolamento (UE) 2024/1347, e al quale non si applica l', paragrafi 1 e 2, di tale regolamento e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di tale paese; 3) «status di rifugiato»: il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di paese terzo o di un apolide quale rifugiato in conformità del regolamento (UE) 2024/1347; 4) «status di protezione sussidiaria»: il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di paese terzo o di un apolide quale persona ammissibile alla protezione sussidiaria in conformità del regolamento (UE) 2024/1347; 5) «protezione internazionale»: lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria; 6) «minore»: il cittadino di paese terzo o l'apolide di età inferiore agli anni 18; 7) «minore non accompagnato»: il minore che entra nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile secondo il diritto o la prassi dello Stato membro interessato, fino a quando tale minore non sia effettivamente affidato a un tale adulto; il termine comprende il minore abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri; 8) «decisione definitiva»: la decisione che stabilisce se a un cittadino di paese terzo o a un apolide è riconosciuto lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria a norma del regolamento (UE) 2024/1347, compresa la decisione di rigetto per inammissibilità o la decisione di rigetto della domanda per ritiro implicito o esplicito, che non è più impugnabile a norma del capo V del presente regolamento o che è divenuta definitiva in conformità del diritto nazionale, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia il diritto di rimanere in conformità del presente regolamento; 9) «esame di una domanda di protezione internazionale»: l'esame dell'ammissibilità o del merito di una domanda di protezione internazionale in conformità del presente regolamento e del regolamento (UE) 2024/1347; 10) «dati biometrici»: i dati biometrici quali definiti all', lettera s), del regolamento (UE) 2024/1358; 11) «capacità adeguata»: la capacità richiesta in un dato momento per espletare la procedura di asilo alla frontiera e la procedura di rimpatrio alla frontiera stabilita a norma del regolamento (UE) 2024/1349 o, se del caso, una procedura equivalente di rimpatrio alla frontiera stabilita a norma del diritto nazionale; 12) «domanda di protezione internazionale» o «domanda»: la manifestazione della volontà di richiedere protezione di uno Stato membro da parte di un cittadino di un paese terzo o di un apolide, che si può ritenere stia cercando di ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria; 13) «richiedente»: il cittadino di paese terzo o l'apolide che abbia fatto domanda di protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva; 14) «richiedente che necessita di garanzie procedurali particolari»: il richiedente la cui capacità di godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dal presente regolamento è limitata a causa di circostanze individuali, quali vulnerabilità specifiche; 15) «apolide»: una persona che nessuno Stato considera come suo cittadino nell'applicazione della sua legislazione; 16) «autorità accertante»: qualsiasi organo quasi giurisdizionale o amministrativo di uno Stato membro che sia competente a esaminare le domande di protezione internazionale e a prendere decisioni nel quadro della procedura amministrativa; 17) «revoca della protezione internazionale»: la decisione di un'autorità accertante o di un giudice competente di revocare o far cessare la protezione internazionale, anche mediante il rifiuto di rinnovarla, in conformità del regolamento (UE) 2024/1347; 18) «rimanere nello Stato membro»: il fatto di rimanere nel territorio, compreso alla frontiera o in zone di transito, dello Stato membro in cui la domanda di protezione internazionale è stata fatta o è oggetto d'esame; 19) «domanda reiterata»: l'ulteriore domanda di protezione internazionale fatta in un qualsiasi Stato membro dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente, anche nel caso in cui la domanda sia stata respinta per ritiro esplicito o implicito; 20) «Stato membro competente»: lo Stato membro competente per l'esame di una domanda a norma del regolamento (UE) 2024/1351.
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