Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 14 mag 2024
Ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento si applica a tutte le domande di protezione internazionale fatte nel territorio degli Stati membri, compreso alle frontiere esterne, nelle acque territoriali o nelle zone di transito, e alla revoca della protezione internazionale. 2.   Il presente regolamento non si applica alle domande di protezione internazionale e alle domande di asilo diplomatico o territoriale presentate presso le rappresentanze degli Stati membri. 3.   Gli Stati membri possono decidere di applicare il presente regolamento alle domande di protezione alle quali non si applica il regolamento (UE) 2024/1347.
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