Art. 4

Autorità competenti

In vigore dal 14 mag 2024
Autorità competenti 1.   Ciascuno Stato membro designa, in conformità del diritto nazionale, un'autorità accertante che assolva i compiti assegnati dal presente regolamento e dal regolamento (UE) 2024/1347, in particolare: a) ricevere ed esaminare le domande di protezione internazionale; b) decidere sulle domande di protezione internazionale; c) decidere sulla revoca della protezione internazionale. L'autorità accertante è l'unica autorità che ha la facoltà di decidere, nel corso della procedura amministrativa, riguardo all'ammissibilità e al merito di una domanda di protezione internazionale. 2.   Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri incaricano altre autorità nazionali pertinenti del compito di ricevere le domande di protezione internazionale e di informare i richiedenti delle modalità e della sede in cui possono formalizzare la domanda in conformità dell'. Tali altre autorità includono almeno la polizia, le autorità competenti per l'immigrazione, la polizia di frontiera e le autorità responsabili dei centri di trattenimento o di accoglienza. 3.   Ciascuno Stato membro designa un'autorità competente per la registrazione delle domande di protezione internazionale. Gli Stati membri possono affidare all'autorità accertante o ad altre autorità pertinenti il compito di registrare le domande di protezione internazionale. 4.   Se una domanda è ricevuta da un'autorità che non ha la facoltà di registrarla, tale autorità ne informa immediatamente l'autorità competente per la registrazione delle domande e la domanda è registrata in conformità dell'. L'autorità competente per il ricevimento della domanda informa inoltre il richiedente protezione internazionale di quale sia l'autorità competente per la registrazione della domanda. 5.   Ai fini dei paragrafi 2 e 3, entro 12 giugno 2026, ciascuno Stato membro notifica alla Commissione le autorità da esso designate per assolvere i compiti di cui a tali paragrafi, specificando i compiti loro assegnati. La Commissione riceve notifica immediata di qualsiasi cambiamento nella designazione di tali autorità. 6.   Gli Stati membri possono disporre che un'autorità diversa dall'autorità accertante sia competente per la procedura di determinazione dello Stato membro competente in conformità del regolamento (UE) 2024/1351. 7.   Ciascuno Stato membro mette a disposizione dell'autorità accertante e delle altre autorità competenti designate a norma del presente articolo mezzi appropriati, in particolare personale competente in numero sufficiente, per assolvere i loro compiti a norma del presente regolamento. 8.   Gli Stati membri provvedono a che il personale delle autorità competenti che applicano il presente regolamento disponga di conoscenze adeguate e abbia ricevuto una formazione, compresa la formazione pertinente a norma dell' del regolamento (UE) 2021/2303, e l’orientamento per l'adempimento degli obblighi che gli incombono nell'applicazione del presente regolamento.
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