Art. 5
Assistenza alle autorità competenti
In vigore dal 14 mag 2024
Assistenza alle autorità competenti
Fatto salvo l', paragrafi 7 e 8, su richiesta dello Stato membro, le autorità competenti identificate a norma dell' possono, ai fini del ricevimento e della registrazione delle domande di protezione internazionale e allo scopo di agevolare l'esame delle domande, anche per quanto riguarda il colloquio personale, farsi assistere:
a)
dagli esperti inviati dall'Agenzia dell’Unione europea per l'asilo («Agenzia per l’asilo») conformemente al regolamento (UE) 2021/2303; e
b)
dalle autorità competenti di un altro Stato membro da questo incaricate di ricevere, registrare o esaminare le domande di protezione internazionale.
Le autorità competenti designate a norma dell' possono assistere le autorità di un altro Stato membro solo per i compiti loro affidati dal rispettivo Stato membro.
La competenza a decidere in merito alle singole domande di protezione internazionale spetta esclusivamente all'autorità accertante dello Stato membro competente.
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