Art. 7
Principio di riservatezza
In vigore dal 14 mag 2024
Principio di riservatezza
1. Le autorità che applicano il presente regolamento sono vincolate dal principio di riservatezza relativamente alle informazioni personali che acquisiscono nello svolgimento dei loro compiti, compresi gli scambi di informazioni tra autorità degli Stati membri conformemente al diritto dell'Unione o nazionale pertinenti per l'applicazione del presente regolamento.
2. Nell'intero corso della procedura di protezione internazionale e dopo l'adozione della decisione definitiva sulla domanda, le autorità:
a)
non rivelano ai presunti responsabili della persecuzione o del danno grave informazioni relative alla singola domanda di protezione internazionale né il fatto stesso che sia stata fatta domanda;
b)
non ottengono informazioni dai presunti responsabili della persecuzione o del danno grave secondo modalità che rischino di rivelare a tali responsabili che il richiedente ha fatto domanda.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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