Art. 9

Obblighi dei richiedenti

In vigore dal 14 mag 2024
Obblighi dei richiedenti 1.   Il richiedente fa domanda nello Stato membro di cui all', paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1351. 2.   Il richiedente collabora pienamente con le autorità competenti di cui all' nelle materie disciplinate dal presente regolamento, in particolare: a) comunicando i dati di cui all', paragrafo 1, lettere a), b) e d); b) fornendo una spiegazione qualora non sia in possesso di un documento di identità o di viaggio; c) fornendo informazioni su eventuali cambiamenti relativi alla residenza, all'indirizzo, al numero di telefono o all'indirizzo di posta elettronica; d) fornendo dati biometrici; e) formalizzando la domanda in conformità dell' e rimanendo disponibile durante l'intera procedura; f) consegnando quanto prima i documenti in suo possesso pertinenti per l'esame della domanda; g) partecipando al colloquio personale, fatto salvo l'; h) rimanendo nel territorio dello Stato membro in cui è tenuto a essere presente in conformità dell', paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1351. Qualora decidano di trattenere uno o più documenti di cui al primo comma, lettera f), le autorità competenti provvedono affinché il richiedente riceva immediatamente copie degli originali. In caso di trasferimento a norma dell' del regolamento (UE) 2024/1351, le autorità competenti restituiscono tali documenti al richiedente al momento del trasferimento. 3.   Il richiedente accetta di ricevere le comunicazioni dalle autorità competenti alla residenza o al domicilio più recente, mediante il numero di telefono o l'indirizzo di posta elettronica che ha indicato alle autorità competenti, in particolare quando formalizza una domanda a norma dell'. Gli Stati membri stabiliscono nel diritto nazionale il metodo di comunicazione e il momento in cui la comunicazione è considerata ricevuta dal richiedente. 4.   Il richiedente rispetta gli obblighi di comunicare con le autorità competenti in una data specifica o a intervalli ragionevoli, oppure di rimanere in una data zona geografica nel loro territorio in conformità della direttiva (UE) 2024/1346, che gli sono imposti dallo Stato membro in cui è tenuto a essere presente in conformità del regolamento (UE) 2024/1351. 5.   Fatta salva qualsiasi perquisizione effettuata per motivi di sicurezza, laddove necessario e debitamente giustificato per l'esame della domanda, le autorità competenti possono disporre la perquisizione del richiedente o dei suoi effetti personali in conformità del diritto nazionale. L'autorità competente fornisce al richiedente i motivi della perquisizione e li inserisce nel fascicolo del richiedente. A qualsiasi perquisizione del richiedente prevista dal presente regolamento provvede una persona dello stesso sesso nel pieno rispetto dei principi di dignità umana e di integrità fisica e psicologica.
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Obblighi dei richiedenti (Art. 9 Regolamento (UE) 2024/1348) — Testo vigente | Portale Normativo