Art. 28

Formalizzazione della domanda di protezione internazionale

In vigore dal 14 mag 2024
Formalizzazione della domanda di protezione internazionale 1.   Il richiedente formalizza la domanda presso l'autorità competente dello Stato membro in cui è fatta domanda quanto prima ed entro 21 giorni a decorrere dalla data in cui è stata registrata, a meno che si applichi il paragrafo 6 del presente articolo e a condizione che gliene sia data la possibilità effettiva ai sensi del presente articolo. Se la domanda non è formalizzata presso l'autorità accertante, l'autorità competente informa tempestivamente l'autorità accertante che una domanda è stata formalizzata. 2.   In seguito a un trasferimento a norma dell', del regolamento (UE) 2024/1351, il richiedente formalizza la domanda presso le autorità competenti dello Stato membro competente quanto prima ed entro 21 giorni dalla data in cui il richiedente si identifica presso le competenti autorità dello Stato membro competente. 3.   La domanda è formalizzata di persona a una data, un luogo e, ove comunicata, un'ora designati. Le autorità competenti comunicano la data e il luogo al richiedente, al quale possono altresì comunicare l'ora. Gli Stati membri possono prevedere nel diritto nazionale che una domanda si consideri formalizzata di persona quando l'autorità competente verifica che il richiedente sia fisicamente presente nel territorio dello Stato membro al momento della registrazione o della formalizzazione della domanda. 4.   In deroga al paragrafo 3, gli Stati membri possono prevedere nel diritto nazionale la possibilità per il richiedente di formalizzare la domanda mediante un modulo, anche nel caso in cui non possa comparire personalmente a causa di gravi circostanze persistenti che sfuggono al suo controllo, quali la reclusione o il ricovero ospedaliero di lunga durata. La domanda si considera formalizzata purché il richiedente presenti il modulo entro il termine di cui al paragrafo 1 e l'autorità competente concluda che sono state soddisfatte le condizioni di cui al presente paragrafo. In tal caso, il termine per l'esame della domanda decorre dalla data in cui l'autorità competente riceve il modulo. 5.   Ai fini del paragrafo 3, primo comma, qualora un numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi o di apolidi faccia domanda di protezione internazionale nello stesso arco temporale, rendendo impossibile fissare per ciascun richiedente un appuntamento entro il termine di cui al paragrafo 1, al richiedente è fissato un appuntamento per la formalizzazione della domanda in una data che non superi i due mesi dalla data di registrazione della domanda. 6.   All'atto della formalizzazione della domanda il richiedente è tenuto a produrre quanto prima tutti gli elementi e i documenti a sua disposizione di cui all', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1347 necessari per motivarla. Una volta formalizzata la domanda, in particolare durante il colloquio personale, il richiedente ha la possibilità di trasmettere ulteriori elementi pertinenti al relativo esame, fino all'adozione di una decisione sulla domanda nel quadro della procedura amministrativa. Gli Stati membri possono fissare un termine entro tale arco temporale per la trasmissione dei suddetti ulteriori elementi, che il richiedente cerca di rispettare. 7.   Gli Stati membri possono organizzare l'accesso alla procedura in modo tale che la domanda sia fatta, registrata o formalizzata contemporaneamente. In questi casi gli Stati membri provvedono affinché tutti i richiedenti beneficino delle garanzie di cui all', paragrafi da 2 a 6. Ove la domanda è fatta, registrata o formalizzata contemporaneamente, i richiedenti hanno la possibilità di trasmettere tutti gli elementi e i documenti a loro disposizione di cui all', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1347 necessari a motivare la loro domanda durante il colloquio personale. Inoltre, i richiedenti hanno la possibilità di trasmettere ulteriori elementi pertinenti all'esame della domanda fino all'adozione di una decisione sulla domanda nel quadro della procedura amministrativa. Gli Stati membri possono fissare un termine entro tale arco temporale per la trasmissione dei suddetti ulteriori elementi, che il richiedente cerca di rispettare.
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Formalizzazione della domanda di protezione internazionale (Art. 28 Regolamento (UE) 2024/1348) — Testo vigente | Portale Normativo