Art. 27

Registrazione della domanda di protezione internazionale

In vigore dal 14 mag 2024
Registrazione della domanda di protezione internazionale 1.   Fatti salvi gli obblighi di raccogliere e trasmettere i dati conformemente all', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1358, le autorità competenti per la registrazione delle domande, le autorità di un altro Stato membro di cui all', paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento o gli esperti inviati dall'Agenzia per l'asilo che le assistono in tale compito registrano la domanda prontamente e, in ogni caso, entro cinque giorni dalla data in cui è stata fatta. A tal fine essi registrano le seguenti informazioni che possono provenire dal modulo relativo all'accertamento di cui all' del regolamento (UE) 2024/1356: a) nome, data e luogo di nascita, genere, cittadinanze o il fatto che il richiedente sia apolide, familiari come definiti all', punto 8), del regolamento (UE) 2024/1351 e, nel caso di minori, fratelli e sorelle o parenti come definiti all', punto 9), di tale regolamento presenti in uno Stato membro, se del caso, e altri dati personali del richiedente pertinenti per la procedura di protezione internazionale e per la determinazione dello Stato membro competente; b) tipo, numero e periodo di validità di qualsiasi documento d'identità o di viaggio del richiedente, se disponibili, e paese che ha rilasciato tale documento, nonché altri documenti forniti dal richiedente che l'autorità competente ritiene pertinenti ai fini della sua identificazione, per la procedura di protezione internazionale e per la determinazione dello Stato membro competente; c) data della domanda, luogo in cui è stata fatta e autorità cui è stata rivolta; d) sede del richiedente o residenza o indirizzo del richiedente e, se disponibili, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica a cui il richiedente può essere rintracciato. Se già ottenuti dallo Stato membro prima che sia fatta la domanda, i dati previsti alle lettere a) e b) del primo comma non sono richiesti nuovamente. 2.   Qualora una persona affermi di non avere una cittadinanza, tale fatto è registrato in modo chiaro in attesa dell'accertamento dell'eventuale apolidia della persona. 3.   Se la domanda è fatta a un'autorità incaricata di ricevere le domande di protezione internazionale che non è competente per la registrazione delle domande, tale autorità informa tempestivamente, e al più tardi entro tre giorni lavorativi dalla data in cui la domanda è stata fatta, l'autorità responsabile per la registrazione delle domande. L'autorità responsabile per la registrazione delle domande registra la domanda quanto prima, e non oltre cinque giorni da quando ha ricevuto l'informazione. 4.   Quando le informazioni sono rilevate dall'autorità accertante o da altra autorità che l'assiste ai fini dell'esame della domanda, altri dati necessari per l'esame della domanda possono essere raccolti anche all'atto della registrazione. 5.   Qualora un numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi o apolidi faccia domanda nell'arco dello stesso periodo di tempo rendendo infattibile registrare la domanda entro i termini previsti ai paragrafi 1 e 3, la domanda è registrata non oltre 15 giorni da quando è stata fatta. 6.   Fatto salvo il diritto del richiedente di presentare nuovi elementi a sostegno della domanda, in caso di domanda reiterata, se le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e d), e al paragrafo 2 sono già a disposizione dell'autorità competente, questa non è tenuta a raccogliere tali dati. 7.   I paragrafi da 1 a 6 del presente articolo si applicano ai cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti previsti all', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1356 soltanto ad accertamenti conclusi.
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