Art. 17
Assistenza e rappresentanza legali gratuite nella procedura d'impugnazione
In vigore dal 14 mag 2024
Assistenza e rappresentanza legali gratuite nella procedura d'impugnazione
1. Nella procedura d'impugnazione gli Stati membri provvedono affinché, su richiesta del richiedente, a quest'ultimo siano fornite assistenza e rappresentanza legali gratuite. Tali assistenza e rappresentanza legali gratuite comprendono la preparazione dei documenti procedurali necessari a norma del diritto nazionale, la preparazione del ricorso e, in caso di udienza, la partecipazione a tale udienza dinanzi al giudice.
2. La prestazione di assistenza e rappresentanza legali gratuite nella procedura d'impugnazione può essere esclusa dagli Stati membri se:
a)
si ritiene che il richiedente, che è tenuto a rendere nota la propria situazione finanziaria, disponga di risorse sufficienti per sostenere assistenza e rappresentanza legali a proprie spese;
b)
si ritiene che il ricorso non abbia prospettive concrete di successo o sia abusivo;
c)
il ricorso o il riesame sono inquadrati dal diritto nazionale nel secondo grado d'impugnazione o in grado più elevato, compresi i riesami ulteriori delle cause o i giudizi d'appello;
d)
il richiedente è già assistito o rappresentato da un consulente legale.
3. Se un'autorità diversa da un giudice decide di non concedere l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite perché si ritiene che il ricorso non abbia prospettive concrete di successo o sia abusivo, il richiedente ha diritto a un ricorso effettivo avverso la decisione dinanzi a un giudice. A tal fine, il richiedente ha diritto di chiedere l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite.
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