Art. 18
Portata della consulenza legale e dell'assistenza e della rappresentanza legali
In vigore dal 14 mag 2024
Portata della consulenza legale e dell'assistenza e della rappresentanza legali
1. Al consulente legale che rappresenta legalmente un richiedente a norma del diritto nazionale è dato accesso alle informazioni contenute nel fascicolo del richiedente sulla cui base è o sarà presa una decisione.
2. L'accesso alle informazioni o alle fonti contenute nel fascicolo del richiedente può essere negato in conformità del diritto nazionale qualora la divulgazione delle informazioni o delle fonti comprometta la sicurezza nazionale, la sicurezza delle organizzazioni o delle persone che forniscono dette informazioni o la sicurezza delle persone cui le informazioni si riferiscono o qualora ne risultino compromessi gli interessi investigativi relativi all'esame delle domande di protezione internazionale da parte delle autorità competenti degli Stati membri o le relazioni internazionali degli Stati membri oppure qualora le informazioni o le fonti siano classificate a norma del diritto nazionale. In detti casi l'autorità accertante:
a)
apre l'accesso a tali informazioni o fonti al giudice nella procedura d'impugnazione; e
b)
provvede a che sia rispettato il diritto del richiedente alla difesa.
Con riguardo al primo comma, lettera b), gli Stati membri danno accesso a dette informazioni o fonti al consulente legale, che rappresenta legalmente il richiedente e che è stato sottoposto a un controllo di sicurezza, nella misura in cui le informazioni sono pertinenti per l'esame della domanda o per decidere della revoca della protezione internazionale.
3. Il consulente legale del richiedente o la persona incaricata di prestare consulenza legale, che consiglia, assiste o rappresenta un richiedente ha accesso alle aree chiuse, quali i centri di trattenimento e le zone di transito, per consigliare, assistere o rappresentare il richiedente a norma della direttiva (UE) 2024/1346.
Storico versioni
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