Art. 20
Valutazione della necessità di garanzie procedurali particolari
In vigore dal 14 mag 2024
Valutazione della necessità di garanzie procedurali particolari
1. Le autorità competenti valutano individualmente se il richiedente necessiti di garanzie procedurali particolari, con l'assistenza di un interprete, ove necessario. La valutazione può essere integrata nelle procedure nazionali esistenti o nella valutazione di cui all' della direttiva (UE) 2024/1346 e non deve necessariamente assumere la forma di una procedura amministrativa. Laddove richiesto dal diritto nazionale, la valutazione può essere messa a disposizione dell'autorità accertante, alla quale può altresì essere trasmesso l'esito della valutazione, previo consenso del richiedente.
2. La valutazione di cui al paragrafo 1 è avviata, quanto prima dopo che si è fatta domanda, individuando se il richiedente presenti prime indicazioni dell'eventuale necessità di garanzie procedurali particolari. Tale individuazione si basa su segni visibili, sulle dichiarazioni o sul comportamento del richiedente o su eventuali documenti pertinenti. Nel caso di minori si tiene conto altresì delle dichiarazioni dei genitori, dell'adulto responsabile del minore per legge o per prassi dello Stato membro interessato o del rappresentante del richiedente. All’atto della registrazione della domanda, le autorità competenti inseriscono le informazioni su tali prime indicazioni nel fascicolo del richiedente e le mettono a disposizione dell'autorità accertante.
3. La valutazione di cui al paragrafo 1 prosegue dopo la formalizzazione della domanda, tenendo conto delle informazioni contenute nel fascicolo del richiedente.
La valutazione di cui al paragrafo 1 è conclusa quanto prima e, in ogni caso, entro 30 giorni. Essa è riesaminata in caso di cambiamenti rilevanti nella situazione del richiedente o qualora dopo il completamento della valutazione risulti evidente la necessità di garanzie procedurali particolari.
4. L'autorità competente può indirizzare il richiedente, previo suo consenso, al professionista del settore medico o psicologo opportuno o a un altro professionista per una consulenza in merito alla necessità di garanzie procedurali particolari del richiedente, dando priorità ai casi in cui vi sia motivo di ritenere che il richiedente possa essere stato vittima di tortura, di stupro o di un'altra forma grave di violenza psicologica, fisica, sessuale o di genere e che ciò potrebbe incidere negativamente sulla sua capacità di partecipare efficacemente alla procedura. Se il richiedente acconsente a essere menzionato a norma del presente comma, si ritiene che tale consenso includa il consenso alla trasmissione dell'esito del rinvio all'autorità competente.
L'autorità accertante decide il tipo di garanzie procedurali particolari che possono essere fornite al richiedente tenendo conto della consulenza fornita a norma del primo comma.
Se del caso e fatta salva la visita medica, la valutazione di cui al paragrafo 1 può essere integrata dalle visite mediche di cui agli .
5. Il personale interessato delle autorità competenti e qualsiasi professionista del settore medico, psicologo o altro professionista che fornisca consulenza sulla necessità di garanzie procedurali particolari riceve una formazione al fine di essere in grado di individuare segni di vulnerabilità da parte di un richiedente che potrebbe necessitare di garanzie procedurali particolari e di rispondere a tali necessità, una volta individuate.
Storico versioni
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