Art. 21
Richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari
In vigore dal 14 mag 2024
Richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari
1. Al richiedente individuato come persona che necessita di garanzie procedurali particolari è fornito il necessario sostegno atto a consentirgli di godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dal presente regolamento per tutta la durata della procedura di protezione internazionale.
2. Qualora l'autorità accertante, anche sulla base della valutazione di un'altra autorità nazionale pertinente, ritenga che non possa essere fornito il necessario sostegno di cui al paragrafo 1 del presente articolo nell'ambito della procedura d'esame accelerata di cui all' o della procedura di frontiera di cui all', prestando particolare attenzione alle vittime di torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, sessuale o di genere, essa non applica o cessa di applicare dette procedure al richiedente.
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