Art. 42

Procedura d'esame accelerata

In vigore dal 14 mag 2024
Procedura d'esame accelerata 1.   Fatto salvo l', paragrafo 2, l'autorità accertante accelera l'esame nel merito della domanda di protezione internazionale, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II, quando: a) nel formalizzare la domanda ed esporre i fatti il richiedente ha sollevato soltanto questioni che non hanno alcuna pertinenza ai fini della possibilità di attribuirgli la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma del regolamento (UE) 2024/1347; b) il richiedente ha rilasciato dichiarazioni palesemente incoerenti o contraddittorie, palesemente false o evidentemente improbabili ovvero dichiarazioni che contraddicono informazioni pertinenti e disponibili sul paese di origine, rendendo così chiaramente non convincente la sua asserzione di avere diritto alla qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma del regolamento (UE) 2024/1347; c) si ritiene che il richiedente, dopo aver avuto la piena opportunità di dimostrare un valido motivo, abbia intenzionalmente indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi od omettendo informazioni pertinenti o documenti, in particolare relativi alla sua identità o alla sua cittadinanza, che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente, o sussistono evidenti motivi per ritenere che il richiedente abbia distrutto o comunque fatto sparire in malafede un documento d'identità o di viaggio per evitare l'accertamento della sua identità o cittadinanza; d) il richiedente fa domanda al solo scopo di ritardare, ostacolare o impedire l'esecuzione di una decisione in merito al suo allontanamento dal territorio dello Stato membro; e) un paese terzo può essere considerato per il richiedente paese di origine sicuro ai sensi del presente regolamento; f) sussistono fondati motivi per considerare che il richiedente sia un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico degli Stati membri o che il richiedente sia stato espulso con efficacia esecutiva per gravi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico a norma del diritto nazionale; g) si tratta di una domanda reiterata che non sia inammissibile; h) il richiedente è entrato illegalmente nel territorio di uno Stato membro o vi ha prolungato illegalmente il soggiorno e, senza un valido motivo, non si è presentato alle autorità competenti o non ha fatto domanda di protezione internazionale quanto prima possibile rispetto alle circostanze del suo ingresso; i) il richiedente è entrato legalmente nel territorio di uno Stato membro e, senza un valido motivo, non ha fatto domanda di protezione internazionale quanto prima possibile rispetto alle motivazioni della sua domanda; ciò non pregiudica la necessità di protezione internazionale che sorga fuori dal paese d'origine («sur place»); o j) il richiedente ha una cittadinanza o, se apolide, una precedente dimora abituale in un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale da parte dell'autorità accertante è, stando agli ultimi dati medi annuali Eurostat disponibili per tutta l'Unione, pari o inferiore al 20 %, tranne se l'autorità accertante valuti che la situazione nel paese terzo ha registrato un cambiamento significativo dalla pubblicazione dei pertinenti dati Eurostat ovvero che il richiedente appartiene a una categoria di persone le cui esigenze di protezione impediscono di considerare rappresentativa una percentuale di riconoscimento pari o inferiore al 20 %, tenendo conto, tra l'altro, delle differenze significative tra decisioni di primo grado e decisioni definitive. Qualora l'Agenzia per l'asilo abbia fornito una nota di orientamento su un paese di origine conformemente all' del regolamento (UE) 2021/2303 che indichi che dalla pubblicazione dei pertinenti dati Eurostat si è verificato un cambiamento significativo nel paese terzo interessato, gli Stati membri utilizzano tale nota di orientamento come riferimento per l'applicazione del primo comma, lettera j), del presente paragrafo. 2.   L'autorità accertante può continuare l'esame nel merito a norma dell', paragrafo 4, e dell' qualora ritenga che l'esame della domanda comporti questioni in fatto o in diritto troppo complesse per essere esaminate con procedura accelerata. In tal caso il richiedente è informato del cambio di procedura. 3.   La procedura d'esame accelerata può essere applicata ai minori non accompagnati soltanto se: a) il richiedente proviene da un paese terzo che può essere considerato paese di origine sicuro ai sensi del presente regolamento; b) sussistono fondati motivi per ritenere che il richiedente sia un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico dello Stato membro o che il richiedente sia stato espulso con efficacia esecutiva per gravi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico a norma del diritto nazionale; c) si tratta di una domanda reiterata che non sia inammissibile; d) si ritiene che il richiedente, dopo aver avuto la piena opportunità di dimostrare un valido motivo, abbia intenzionalmente indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi od omettendo informazioni pertinenti o documenti, in particolare relativi alla sua identità o alla sua cittadinanza, che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente, o sussistono evidenti motivi per ritenere che il richiedente abbia distrutto o comunque fatto sparire in malafede un documento d'identità o di viaggio per evitare l'accertamento della sua identità o cittadinanza; oppure e) il richiedente ha una cittadinanza o, se apolide, una precedente dimora abituale in un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale da parte dell'autorità accertante è, stando agli ultimi dati medi annuali Eurostat disponibili per tutta l'Unione, pari o inferiore al 20 %, tranne se l'autorità accertante valuti che la situazione nel paese terzo ha registrato un cambiamento significativo dalla pubblicazione dei pertinenti dati Eurostat ovvero che il richiedente appartiene a una categoria di persone le cui esigenze di protezione impediscono di considerare rappresentativa una percentuale di riconoscimento pari o inferiore al 20 %, tenendo conto, tra l'altro, delle differenze significative tra decisioni di primo grado e decisioni definitive. Qualora l'Agenzia per l'asilo abbia fornito una nota di orientamento su un paese di origine conformemente all' del regolamento (UE) 2021/2303 che indichi che dalla pubblicazione dei pertinenti dati Eurostat si è verificato un cambiamento significativo nel paese terzo interessato, gli Stati membri utilizzano tale nota di orientamento come riferimento per l'applicazione del primo comma, lettera e), del presente paragrafo.
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