Art. 40
Ritiro esplicito della domanda
In vigore dal 14 mag 2024
Ritiro esplicito della domanda
1. Il richiedente può, di propria iniziativa, ritirare la domanda in qualsiasi momento della procedura. Il ritiro della domanda avviene per iscritto da parte del richiedente, di persona o tramite consegna da parte del consulente legale che rappresenta legalmente il richiedente, in conformità del diritto nazionale.
2. All’atto del ritiro della domanda, le autorità competenti informano il richiedente, ai sensi dell', paragrafo 2, lettera c), di tutte le conseguenze procedurali di tale ritiro in una lingua che comprende o che ragionevolmente si suppone comprenda.
3. Se il ritiro esplicito ha luogo dinanzi a un'autorità competente diversa dall'autorità accertante, tale autorità ne informa l'autorità accertante. L'autorità accertante adotta una decisione in cui dichiara che la domanda è stata esplicitamente ritirata. Tale decisione è definitiva e non è oggetto di impugnazione ai sensi del capo V del presente regolamento.
4. Se, al momento del ritiro esplicito da parte del richiedente, l'autorità accertante ha già appurato che il richiedente non possiede i requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale a norma del regolamento (UE) 2024/1347, essa può comunque decidere se respingere la domanda per infondatezza o per manifesta infondatezza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2024:1348:oj#art-40