Art. 43

Condizioni di applicazione della procedura di asilo alla frontiera

In vigore dal 14 mag 2024
Condizioni di applicazione della procedura di asilo alla frontiera 1.   In esito all'accertamento effettuato a norma del regolamento (UE) 2024/1356, se del caso e a condizione che il richiedente non sia ancora stato autorizzato a entrare nel territorio degli Stati membri, lo Stato membro può, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II, esaminare con procedura di frontiera la domanda fatta dal cittadino di paese terzo o dall'apolide che non soddisfa le condizioni d'ingresso nel territorio degli Stati membri previste all' del regolamento (UE) 2016/399. La procedura di frontiera può prendere avvio: a) dalla domanda fatta a un valico della frontiera esterna o in una zona di transito; b) dal rintraccio collegato all'attraversamento irregolare della frontiera esterna; c) dallo sbarco nel territorio di uno Stato membro a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso; d) dalla ricollocazione a norma dell', paragrafo 11, del regolamento (UE) 2024/1351. 2.   Fatti salvi l', paragrafo 2, e l', paragrafo 2, il richiedente cui è applicata la procedura di frontiera non è autorizzato a entrare nel territorio di uno Stato membro. Qualsiasi misura adottata dagli Stati membri per impedire l'ingresso non autorizzato nel loro territorio è conforme alla direttiva (UE) 2024/1346. 3.   In deroga all', paragrafo 2, primo comma, ultima frase, il richiedente non è autorizzato a entrare nel territorio dello Stato membro quando: a) non ha diritto di rimanere nel territorio di uno Stato membro a norma dell', paragrafo 4, lettera a) o c); b) non ha diritto di rimanere nel territorio di uno Stato Membro a norma dell' e non ha chiesto entro il termine applicabile l'autorizzazione a rimanere ai fini di una procedura d'impugnazione; c) non ha diritto di rimanere nel territorio di uno Stato membro a norma dell' e il giudice ha stabilito che non è autorizzato a rimanere nelle more dell'esito della procedura d'impugnazione. Nei casi di cui al primo comma, quando il richiedente è destinatario di decisione di rimpatrio emanata a norma della direttiva 2008/115/CE o di provvedimento di respingimento a norma dell' del regolamento (UE) 2016/399, si applica l' del regolamento (UE) 2024/1349. 4.   Fatto salvo il meccanismo di monitoraggio stabilito all' del regolamento (UE) 2021/2303 e a integrazione dello stesso, ciascuno Stato membro prevede un meccanismo di monitoraggio dei diritti fondamentali in relazione alla procedura di frontiera che soddisfi i criteri di cui all' del regolamento (UE) 2024/1356.
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