Art. 67

Diritto a un ricorso effettivo

In vigore dal 14 mag 2024
Diritto a un ricorso effettivo 1.   Il richiedente e la persona soggetta a revoca della protezione internazionale hanno diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II che riguardano la procedura di impugnazione, avverso: a) la decisione di rigetto della domanda per inammissibilità; b) la decisione di rigetto della domanda per infondatezza o manifesta infondatezza, ai fini sia dello status di rifugiato sia della protezione sussidiaria; c) la decisione di rigetto della domanda per ritiro implicito; d) la decisione di revoca della protezione internazionale; e) la decisione di rimpatrio emanata a norma dell' del presente regolamento. In deroga al primo comma, lettera d), del presente paragrafo gli Stati membri possono prevedere nel loro diritto nazionale che i casi di cui all', paragrafo 6, non siano oggetto di impugnazione. Se la decisione di rimpatrio è adottata nell'ambito di una decisione correlata di cui al primo comma, lettere a), b), c) o d), la decisione di rimpatrio è impugnata insieme a tale decisione correlata dinanzi allo stesso giudice, nello stesso procedimento giudiziario ed entro gli stessi termini. Se emanata con atto distinto a norma dell', la decisione di rimpatrio può essere impugnata nell'ambito di un procedimento giudiziario separato. I termini prescritti per tale procedimento giudiziario separato non superano i termini di cui al paragrafo 7 del presente articolo. 2.   Fatto salvo il paragrafo 1, la persona ammissibile alla protezione sussidiaria ha diritto a un ricorso effettivo avverso la decisione che considera infondata la domanda ai fini dello status di rifugiato. 3.   Il ricorso effettivo di cui al paragrafo 1 prevede l'esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto, almeno dinanzi al giudice di primo grado, comprensivo se del caso dell'esame del bisogno di protezione internazionale ai sensi del regolamento (UE) 2024/1347. 4.   Ai fini dell'udienza dinanzi al giudice competente il richiedente, la persona soggetta a revoca della protezione internazionale e la persona riconosciuta ammissibile alla protezione sussidiaria beneficiano di un servizio di interpretazione qualora tale udienza abbia luogo e una comunicazione adeguata risulti altrimenti impossibile. 5.   Se lo reputa necessario, il giudice provvede alla traduzione dei documenti d'interesse che non siano già stati tradotti a norma dell', paragrafo 4. In alternativa la traduzione di tali documenti d'interesse può essere fornita da altri soggetti e pagata con fondi pubblici a norma del diritto nazionale. Un richiedente, una persona soggetta a revoca della protezione internazionale e una persona riconosciuta ammissibile alla protezione sussidiaria possono provvedere, a proprie spese, alla traduzione di altri documenti. 6.   Se, nel caso in cui la traduzione debba essere fornita dal richiedente, i documenti non sono presentati entro i termini stabiliti dal giudice o se, nel caso in cui il giudice provveda alla traduzione, i documenti non sono presentati in tempo utile affinché il giudice effettui la traduzione, il giudice può rifiutare di prendere tali documenti in considerazione . 7.   Gli Stati membri stabiliscono nel diritto nazionale i seguenti termini per l'impugnazione delle decisioni di cui al paragrafo 1 da parte dei richiedenti, delle persone soggette a revoca della protezione internazionale e delle persone ammissibili alla protezione sussidiaria: a) da un minimo di cinque giorni a un massimo di dieci giorni in caso di decisione di rigetto della domanda per inammissibilità, per ritiro implicito, per infondatezza o per manifesta infondatezza se, al momento della decisione, sussiste una delle circostanze di cui all', paragrafo 1 o paragrafo 3; b) da un minimo di due settimane a un massimo di un mese in tutti gli altri casi. 8.   I termini di cui al paragrafo 7 decorrono dalla data in cui la decisione dell'autorità accertante, ovvero del giudice competente, in caso di revoca della protezione internazionale e ove previsto dal diritto nazionale, è notificata al richiedente, alla persona soggetta a revoca della protezione internazionale, alla persona riconosciuta ammissibile alla protezione sussidiaria o al suo rappresentante ovvero al consulente legale ’ che rappresenta legalmente il richiedente. Il diritto nazionale stabilisce la procedura di notifica.
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