Art. 66

Procedure di revoca della protezione internazionale

In vigore dal 14 mag 2024
Procedure di revoca della protezione internazionale 1.   Se l'autorità accertante o, se previsto dal diritto nazionale, un giudice competente avvia l'esame per revocare la protezione internazionale a un cittadino di paese terzo o a un apolide, la persona gode delle garanzie seguenti: a) è informata per iscritto del fatto che la sua qualifica di beneficiario di protezione internazionale è oggetto di riesame e dei motivi di tale riesame; b) è informata dell'obbligo di cooperare con l'autorità accertante e altre autorità competenti, in particolare del fatto che è tenuta a rendere una dichiarazione scritta e a comparire per un colloquio personale o un'audizione e rispondere a domande; c) è informata delle conseguenze della mancata cooperazione con l'autorità accertante e con altre autorità competenti e del fatto che la mancata presentazione della dichiarazione scritta e la mancata partecipazione al colloquio personale o all'audizione senza debita giustificazione non impediscono all'autorità accertante o al giudice competente di adottare una decisione di revoca della protezione internazionale; e d) le è data la possibilità di esporre i motivi per cui la sua protezione internazionale non dovrebbe essere revocata in una dichiarazione scritta entro un termine ragionevole a decorrere dalla data in cui riceve le informazioni di cui alla lettera a) e in un colloquio personale o in un'audizione a una data stabilita dall'autorità accertante o, se previsto dal diritto nazionale, dal giudice competente. 2.   Ai fini del paragrafo 1, l'autorità accertante o il giudice competente: a) ottengono informazioni pertinenti, precise e aggiornate da fonti pertinenti e disponibili a livello nazionale, dell'Unione e internazionale e, ove disponibile, tengono conto dell'analisi comune della situazione in un paese di origine specifico e delle note di orientamento di cui all' del regolamento (UE) 2021/2303; e b) non ottengono informazioni dai presunti responsabili della persecuzione o del danno grave secondo modalità che rischino di rivelare a tali responsabili che la persona interessata è un beneficiario di protezione internazionale il cui status è oggetto di riesame. 3.   La decisione di revocare la protezione internazionale è resa per iscritto quanto prima. La decisione specifica i motivi, de jure e de facto, della revoca, e le informazioni sulle modalità per l'impugnazione della decisione e sui relativi termini sono comunicate per iscritto. 4.   Ai casi in cui l'autorità accertante oppure, ove previsto dal diritto nazionale, un giudice compente ha deciso di revocare la protezione internazionale si applicano, mutatis mutandis, gli . 5.   Qualora il cittadino di paese terzo o l'apolide non cooperi, non presentando una dichiarazione scritta, non partecipando al colloquio personale o all'audizione o non rispondendo alle domande senza debita giustificazione, l'assenza della dichiarazione scritta o del colloquio personale o dell'audizione non impedisce all'autorità accertante o al giudice competente di adottare una decisione di revoca della protezione internazionale. Tale rifiuto di cooperare può essere considerato una presunzione relativa del fatto che il cittadino di paese terzo o l'apolide non desidera più beneficiare di protezione internazionale. 6.   La procedura di cui al presente articolo non si applica se il cittadino di paese terzo o l'apolide: a) rinuncia espressamente a essere riconosciuto come beneficiario di protezione internazionale; b) è divenuto cittadino di uno Stato membro; o c) ha successivamente ottenuto la protezione internazionale in un altro Stato membro. Gli Stati membri concludono i casi di cui al presente paragrafo conformemente al loro diritto nazionale. Tale conclusione non assume necessariamente la forma di una decisione, ma è registrata almeno nel fascicolo del richiedente unitamente all'indicazione della relativa base giuridica.
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Procedure di revoca della protezione internazionale (Art. 66 Regolamento (UE) 2024/1348) — Testo vigente | Portale Normativo