Art. 68

Effetto sospensivo dell’impugnazione

In vigore dal 14 mag 2024
Effetto sospensivo dell’impugnazione 1.   Gli effetti della decisione di rimpatrio sono sospesi automaticamente fintantoché il richiedente o la persona soggetta a revoca della protezione internazionale hanno diritto di rimanere o sono autorizzati a rimanere a norma del presente articolo. 2.   Il richiedente e la persona soggetta a revoca della protezione internazionale hanno diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro fino alla scadenza del termine entro il quale possono esercitare il loro diritto a un ricorso effettivo dinanzi al giudice di primo grado e, se esercitano tale diritto entro il termine stabilito, nelle more dell’esito del ricorso. 3.   Fatto salvo il principio di non respingimento, il richiedente e la persona soggetta a revoca della protezione internazionale non hanno diritto di rimanere a norma del paragrafo 2 quando l’autorità competente ha adottato una delle decisioni seguenti: a) decisione di rigetto della domanda per infondatezza o manifesta infondatezza se, al momento della decisione: i) il richiedente è soggetto ad un esame accelerato a norma dell’, paragrafo 1 o paragrafo 3; ii) il richiedente è soggetto alla procedura di frontiera, tranne nel caso in cui sia un minore non accompagnato; b) decisione di rigetto della domanda per inammissibilità a norma dell’, paragrafo 1, lettera a), d) o e), o dell’, paragrafo 2, tranne nel caso in cui il richiedente sia un minore non accompagnato soggetto alla procedura di frontiera; c) decisione di rigetto della domanda per ritiro implicito; d) decisione di rigetto della domanda reiterata per infondatezza o manifesta infondatezza; o e) decisione di revoca della protezione internazionale a norma dell’, paragrafo 1, lettera b), d) o e), oppure dell’, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1347. 4.   Nei casi previsti al paragrafo 3 il giudice ha facoltà di decidere, esaminati gli elementi di fatto e di diritto, se il richiedente o la persona soggetta a revoca della protezione internazionale debbano essere, su loro istanza, autorizzati a rimanere nel territorio degli Stati membri nelle more dell’esito del ricorso. Il giudice competente decide d’ufficio riguardo a tale autorizzazione se il diritto nazionale gliene conferisce la facoltà. 5.   Ai fini del paragrafo 4 si applicano le condizioni seguenti, se pertinenti alla luce di eventuali decisioni adottate d’ufficio: a) il richiedente o la persona soggetta a revoca della protezione internazionale dispongono di un termine di almeno cinque giorni dalla data in cui è loro notificata la decisione per chiedere l’autorizzazione a rimanere nel territorio nelle more dell’esito del ricorso; b) in caso di udienza dinanzi al giudice competente il richiedente o la persona soggetta a revoca della protezione internazionale ricevono un servizio di interpretazione laddove una comunicazione adeguata risulti altrimenti impossibile; c) il richiedente o la persona soggetta a revoca della protezione internazionale ricevono, su loro istanza, assistenza e rappresentanza legali gratuite a norma dell'; d) il richiedente o la persona soggetta a revoca della protezione internazionale non sono allontanati dal territorio dello Stato membro competente: i) fino alla scadenza del termine per chiedere al giudice l'autorizzazione a rimanere; ii) se il richiedente o la persona soggetta a revoca della protezione internazionale hanno chiesto entro il termine stabilito l'autorizzazione a rimanere nel territorio, nelle more della decisione del giudice riguardo a tale autorizzazione; e) il richiedente o la persona soggetta a revoca della protezione internazionale sono debitamente e tempestivamente informati dei loro diritti a norma del presente paragrafo. 6.   In deroga al paragrafo 5, lettera d), gli Stati membri possono disporre nel diritto nazionale che, in caso di reiterazione della domanda, il richiedente non ha diritto di rimanere, fermo restando il rispetto del principio di non respingimento, se si ritiene che l'impugnazione sia stata presentata esclusivamente per ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione di rimpatrio che comporterebbe l'imminente allontanamento del richiedente dallo Stato membro. 7.   Il richiedente o la persona soggetta a revoca della protezione internazionale che impugnano ulteriormente la decisione scaturita dalla prima o da ulteriore impugnazione non hanno diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro, fatta salva la possibilità che il giudice, su loro istanza o d'ufficio, consenta loro di rimanere nei casi in cui sia invocato il principio di non respingimento.
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