Art. 11
Colloquio sull'ammissibilità
In vigore dal 14 mag 2024
Colloquio sull'ammissibilità
1. Fatti salvi l', paragrafo 1, e l', paragrafo 4, prima che l'autorità accertante decida sull'ammissibilità di una domanda in conformità dell', è data al richiedente la possibilità di sostenere un colloquio personale sull'ammissibilità («colloquio sull'ammissibilità»).
2. Nel colloquio sull'ammissibilità è data al richiedente la possibilità di addurre motivazioni che spieghino perché i motivi di inammissibilità di cui all' non si applicherebbero al suo caso.
Storico versioni
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