Art. 13
Criteri applicabili al colloquio personale
In vigore dal 14 mag 2024
Criteri applicabili al colloquio personale
1. Il colloquio personale di cui agli si svolge in conformità delle condizioni stabilite nel presente regolamento.
2. Qualora una domanda di protezione internazionale sia formalizzata in conformità dell', all'adulto responsabile di cui a tale disposizione è data la possibilità di sostenere un colloquio personale a norma degli . Anche al richiedente è data la possibilità di partecipare a tale colloquio, a condizione che non si applichi il paragrafo 11, lettera c), del presente articolo.
3. Il colloquio personale si svolge in condizioni atte ad assicurare un'adeguata tutela della vita privata e della riservatezza e a consentire al richiedente di esporre in modo esauriente i motivi della sua domanda.
4. È garantita la presenza del consulente legale del richiedente al colloquio personale, qualora il richiedente abbia deciso di avvalersi dell'assistenza legale conformemente alla sezione III del presente capo.
5. Per il colloquio personale è messo a disposizione un interprete idoneo a garantire una comunicazione appropriata fra il richiedente e la persona che conduce il colloquio.
Durante il colloquio personale può essere garantita la presenza di un mediatore culturale.
Gli Stati membri privilegiano gli interpreti e i mediatori culturali che hanno ricevuto una formazione, come quella di cui all', paragrafo 4, lettera m), del regolamento (UE) 2021/2303.
Gli Stati membri provvedono affinché gli interpreti e i mediatori culturali siano informati dei concetti e della terminologia fondamentali pertinenti per la valutazione delle domande di protezione internazionale, per esempio attraverso un opuscolo standard o una guida. La comunicazione si svolge nella lingua prescelta dal richiedente, tranne se esiste un'altra lingua che comprende e nella quale è in grado di comunicare chiaramente.
6. Il colloquio personale è condotto dal personale dell'autorità accertante.
Qualora un numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi o apolidi faccia domanda nell'arco dello stesso periodo di tempo, rendendo impossibile svolgere tempestivamente un colloquio personale con ciascun richiedente, l'autorità accertante può farsi assistere temporaneamente dal personale di altre autorità di tale Stato membro, che riceve preliminarmente la pertinente formazione comprendente gli elementi elencati all' del regolamento (UE) 2021/2303 per svolgere tali colloqui, o dall'Agenzia per l'asilo in conformità dell'.
7. La persona che conduce il colloquio:
a)
ha la competenza per tener conto del contesto personale e generale in cui nasce la domanda, compresi la situazione esistente nel paese di origine del richiedente e l'origine culturale, l'età, il genere, l'identità di genere, l'orientamento sessuale, la vulnerabilità ed esigenze procedurali particolari del richiedente;
b)
non indossa un'uniforme militare o di polizia.
8. Il personale che conduce i colloqui con i richiedenti, compresi gli esperti inviati dall'Agenzia per l'asilo:
a)
ha acquisito una conoscenza generale dei fattori che potrebbero compromettere la capacità del richiedente di sostenere il colloquio, quali indicazioni del fatto che in passato possa essere stato torturato o possa essere stato vittima della tratta di esseri umani;
b)
ha preliminarmente ricevuto una formazione comprendente gli elementi pertinenti tra quelli elencati all', paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2303.
9. Su istanza del richiedente e ove possibile, l'autorità accertante provvede a che il personale che conduce il colloquio e l'interprete siano del sesso che il richiedente preferisce, a meno che abbia motivo di ritenere che l'istanza non sia connessa alle difficoltà del richiedente di presentare i motivi della sua domanda in modo esauriente.
10. A titolo di deroga, l'autorità accertante può svolgere il colloquio personale in videoconferenza, ove debitamente giustificato dalle circostanze.
In tal caso, l'autorità accertante garantisce le disposizioni necessarie per le strutture adeguate, le norme procedurali e tecniche, l'assistenza legale e l'interpretazione, tenendo conto degli orientamenti dell'Agenzia per l'asilo.
11. Il colloquio sull'ammissibilità o il colloquio sul merito, a seconda dei casi, possono essere omessi se:
a)
l'autorità accertante è in grado di prendere una decisione positiva riguardo allo status di rifugiato o allo status di protezione sussidiaria basandosi sulle prove acquisite, a condizione che lo status di protezione sussidiaria comporti gli stessi diritti e benefici dello status di rifugiato ai sensi del diritto dell'Unione e nazionale;
b)
l'autorità accertante ritiene che la domanda non sia inammissibile basandosi sulle prove acquisite;
c)
l'autorità accertante reputa che il richiedente sia incapace o impossibilitato a sostenere un colloquio a causa di circostanze persistenti che sfuggono al suo controllo;
d)
in caso di una domanda reiterata, l'esame preliminare di cui all', paragrafo 4, è effettuato sulla base di una dichiarazione scritta;
e)
l'autorità accertante ritiene inammissibile la domanda a norma dell', paragrafo 1, lettera c).
L'omissione di un colloquio personale a norma del primo comma, lettera c), non incide negativamente sulla decisione dell'autorità accertante. Qualora il colloquio personale sia omesso a norma di tale lettera, l'autorità accertante dà al richiedente la possibilità effettiva di produrre ulteriori informazioni per iscritto.
In caso di dubbio circa la capacità fisica o la possibilità del richiedente di sostenere un colloquio, l'autorità accertante consulta un professionista del settore medico per stabilire se il richiedente sia temporaneamente incapace o impossibilitato a sostenere il colloquio o se la sua situazione sia di natura non temporanea. Se, a seguito della consultazione di detto professionista del settore medico, è palese che lo stato di incapacità fisica o di impossibilità di sostenere il colloquio del richiedente è temporaneo, l'autorità accertante rinvia il colloquio personale fino al momento in cui il richiedente ha la capacità fisica o la possibilità di sostenerlo.
Se il richiedente è impossibilitato a partecipare al colloquio personale a causa di circostanze specifiche che sfuggono al suo controllo, l'autorità accertante riprogramma il colloquio personale.
12. Il richiedente è presente al colloquio personale ed è tenuto a rispondere personalmente alle domande poste.
13. Il richiedente ha facoltà di essere assistito da un consulente legale nel colloquio personale, anche nel caso in cui si svolga in videoconferenza.
L'assenza del consulente legale non osta a che l'autorità accertante svolga il colloquio.
Gli Stati membri possono stabilire nel diritto nazionale che un consulente legale, qualora partecipi al colloquio personale, possa intervenire solo al termine dello stesso.
14. Fatti salvi l', paragrafo 1, e l', paragrafo 1, e a condizione che siano stati compiuti sforzi sufficienti per garantire al richiedente la possibilità di sostenere un colloquio personale, la mancanza di un colloquio personale non osta a che l'autorità accertante prenda una decisione sulla domanda di protezione internazionale.
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