Art. 12

Colloquio sul merito

In vigore dal 14 mag 2024
Colloquio sul merito 1.   Prima che l'autorità accertante decida sul merito di una domanda di protezione internazionale, è data al richiedente la possibilità di sostenere un colloquio personale sul merito della sua domanda («colloquio sul merito»). Il colloquio sul merito può svolgersi contemporaneamente al colloquio sull'ammissibilità a condizione che il richiedente sia stato preventivamente informato di tale possibilità e sia stato in grado di consultare il suo consulente legale in conformità dell' o una persona incaricata di fornire orientamento legale in conformità dell'. 2.   Nel colloquio sul merito è data al richiedente la possibilità di presentare gli elementi necessari a motivare la domanda ai sensi del regolamento (UE) 2024/1347 e il richiedente fornisce gli elementi di cui all', paragrafo 2, di tale regolamento nel modo più completo possibile. Al richiedente è data la possibilità di spiegare l'eventuale assenza di elementi o le eventuali incoerenze o contraddizioni delle sue dichiarazioni.
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