Art. 12 · Colloquio sul merito

Art. 12

Colloquio sul merito

In vigore dal 14 mag 2024
Colloquio sul merito 1.   Prima che l'autorità accertante decida sul merito di una domanda di protezione internazionale, è data al richiedente la possibilità di sostenere un colloquio personale sul merito della sua domanda («colloquio sul merito»). Il colloquio sul merito può svolgersi contemporaneamente al colloquio sull'ammissibilità a condizione che il richiedente sia stato preventivamente informato di tale possibilità e sia stato in grado di consultare il suo consulente legale in conformità dell' o una persona incaricata di fornire orientamento legale in conformità dell'. 2.   Nel colloquio sul merito è data al richiedente la possibilità di presentare gli elementi necessari a motivare la domanda ai sensi del regolamento (UE) 2024/1347 e il richiedente fornisce gli elementi di cui all', paragrafo 2, di tale regolamento nel modo più completo possibile. Al richiedente è data la possibilità di spiegare l'eventuale assenza di elementi o le eventuali incoerenze o contraddizioni delle sue dichiarazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:1348:oj#art-12