Art. 16

Orientamento legale gratuito nella procedura amministrativa

In vigore dal 14 mag 2024
Orientamento legale gratuito nella procedura amministrativa 1.   Gli Stati membri provvedono, su richiesta del richiedente, a fornire orientamento legale gratuito nella procedura amministrativa prevista al capo III. Ai fini del primo comma, un accesso effettivo all’orientamento legale gratuito può essere garantito incaricando una persona di fornire orientamento legale, nella fase amministrativa della procedura, a diversi richiedenti contemporaneamente. 2.   Ai fini della procedura amministrativa l’orientamento legale gratuito comprende: a) la fornitura di indicazioni e di una spiegazione riguardo alla procedura amministrativa, comprese informazioni su diritti e obblighi durante tale procedura; b) la prestazione di assistenza in merito alla formalizzazione della domanda e la fornitura di indicazioni sugli aspetti seguenti: i) le diverse procedure a norma delle quali la domanda può essere esaminata e i motivi di applicazione di tali procedure; ii) le norme relative all'ammissibilità di una domanda; iii) le questioni giuridiche che sorgono nel corso della procedura, comprese informazioni sui mezzi d'impugnazione della decisione di rigetto di una domanda a norma degli . 3.   Fatto salvo il paragrafo 1, la prestazione di orientamento legale gratuito nella procedura amministrativa può essere esclusa se: a) la domanda è una prima domanda reiterata che si considera sia stata formalizzata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione di rimpatrio che comporterebbe l'imminente allontanamento del richiedente dallo Stato membro; b) si tratta di una seconda o ulteriore domanda reiterata; c) il richiedente è già assistito e rappresentato da un consulente legale. 4.   Ai fini dell'attuazione del presente articolo, gli Stati membri possono chiedere l'assistenza dell'Agenzia per l'asilo. Inoltre può essere fornito sostegno finanziario agli Stati membri a titolo dei fondi dell'Unione, conformemente agli atti giuridici che disciplinano tali fondi.
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