Art. 11 · Colloquio sull'ammissibilità

Art. 11

Colloquio sull'ammissibilità

In vigore dal 14 mag 2024
Colloquio sull'ammissibilità 1.   Fatti salvi l', paragrafo 1, e l', paragrafo 4, prima che l'autorità accertante decida sull'ammissibilità di una domanda in conformità dell', è data al richiedente la possibilità di sostenere un colloquio personale sull'ammissibilità («colloquio sull'ammissibilità»). 2.   Nel colloquio sull'ammissibilità è data al richiedente la possibilità di addurre motivazioni che spieghino perché i motivi di inammissibilità di cui all' non si applicherebbero al suo caso.
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