Art. 6

Ruolo dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati

In vigore dal 14 mag 2024
Ruolo dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati 1.   Gli Stati membri consentono che l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati: a) abbia accesso ai richiedenti, compresi quelli presenti nei centri di accoglienza, quelli trattenuti e quelli che si trovano alla frontiera e nelle zone di transito; b) abbia accesso, previo consenso del richiedente, alle informazioni sulle singole domande di protezione internazionale, sullo svolgimento della procedura e sulle decisioni prese; c) nell'esercizio della funzione di controllo conferitagli a norma dell' della convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, quale integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967 («convenzione di Ginevra»), presenti pareri a qualsiasi autorità competente e in qualsiasi fase della procedura sulle singole domande di protezione internazionale. 2.   Il paragrafo 1 si applica anche alle organizzazioni che operano per conto dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati nel territorio dello Stato membro interessato, conformemente a un accordo con lo Stato membro stesso.
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