Art. 6
Ruolo dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati
In vigore dal 14 mag 2024
Ruolo dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati
1. Gli Stati membri consentono che l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati:
a)
abbia accesso ai richiedenti, compresi quelli presenti nei centri di accoglienza, quelli trattenuti e quelli che si trovano alla frontiera e nelle zone di transito;
b)
abbia accesso, previo consenso del richiedente, alle informazioni sulle singole domande di protezione internazionale, sullo svolgimento della procedura e sulle decisioni prese;
c)
nell'esercizio della funzione di controllo conferitagli a norma dell' della convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, quale integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967 («convenzione di Ginevra»), presenti pareri a qualsiasi autorità competente e in qualsiasi fase della procedura sulle singole domande di protezione internazionale.
2. Il paragrafo 1 si applica anche alle organizzazioni che operano per conto dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati nel territorio dello Stato membro interessato, conformemente a un accordo con lo Stato membro stesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2024:1348:oj#art-6