Art. 35

Durata della procedura d'esame

In vigore dal 14 mag 2024
Durata della procedura d'esame 1.   L'esame atto a stabilire se una domanda è inammissibile a norma dell', paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), e dell', paragrafo 2, è concluso quanto prima ed entro due mesi dalla data di formalizzazione della domanda. Nel caso di cui all', paragrafo 1, lettera e), l'autorità accertante conclude l'esame entro dieci giorni lavorativi. La domanda non è considerata ammissibile unicamente sulla base del fatto che non è stata adottata alcuna decisione sull'ammissibilità entro i termini di cui al presente paragrafo e al paragrafo 2. 2.   L'autorità accertante può prorogare i termini di cui al paragrafo 1, primo comma, di un periodo non superiore a due mesi, se: a) un numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi o apolidi fa domanda di protezione internazionale nell'arco dello stesso periodo di tempo, rendendo infattibile concludere la procedura di ammissibilità entro i termini stabiliti; b) il caso comporta questioni complesse in fatto o in diritto; c) il ritardo può essere imputato chiaramente e unicamente alla mancata osservanza degli obblighi di cui all' da parte del richiedente. 3.   L'autorità accertante conclude la procedura d'esame accelerata quanto prima ed entro tre mesi dalla data di formalizzazione della domanda. 4.   L'autorità accertante provvede a che la procedura d'esame nel merito, purché non si tratti di una procedura d'esame accelerata, sia espletata quanto prima possibile, e comunque entro sei mesi dalla data di formalizzazione della domanda, fatto salvo un esame adeguato e completo. 5.   L'autorità accertante può prorogare il termine di sei mesi di cui al paragrafo 4 di un periodo non superiore a sei mesi se: a) un numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi o apolidi fa domanda di protezione internazionale nell'arco dello stesso periodo di tempo, rendendo infattibile concludere la procedura entro il termine di sei mesi; b) il caso comporta questioni complesse in fatto o in diritto; c) il ritardo può essere imputato chiaramente e unicamente alla mancata osservanza degli obblighi di cui all' da parte del richiedente. 6.   Qualora il richiedente sia soggetto alla procedura di trasferimento stabilita all' del regolamento (UE) 2024/1351, il termine previsto al paragrafo 4 del presente articolo decorre dalla data di formalizzazione della domanda a norma dell', paragrafo 2. 7.   L'autorità accertante può rimandare la conclusione della procedura d'esame se non è ragionevole attendersi che decida entro i termini previsti al paragrafo 4 a causa di una situazione d'incertezza nel paese di origine che si presume temporanea. In tali casi l'autorità accertante: a) riesamina la situazione del paese di origine almeno ogni quattro mesi; b) se del caso, tiene conto dei riesami della situazione in tale paese di origine effettuati dall'Agenzia per l'asilo; c) comunica al richiedente, in una lingua che comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile e non appena possibile, le ragioni del rinvio. Lo Stato membro informa quanto prima la Commissione e l'Agenzia per l'asilo del rinvio delle procedure per il paese di origine in questione. In ogni caso l'autorità accertante conclude la procedura d'esame entro 21 mesi dalla formalizzazione della domanda. 8.   Gli Stati membri stabiliscono i termini per la conclusione della procedura d'esame nei casi in cui il giudice annulli la decisione dell'autorità accertante e rinvii la causa. Tali termini sono più brevi di quelli previsti dal presente articolo.
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