Art. 36

Decisioni sulle domande

In vigore dal 14 mag 2024
Decisioni sulle domande 1.   La decisione sulla domanda di protezione internazionale è resa per iscritto ed è comunicata al richiedente quanto prima a norma del diritto nazionale dello Stato membro interessato. Qualora il richiedente sia legalmente rappresentato da un rappresentante o da un consulente legale, l'autorità competente può comunicare la decisione al rappresentante o al consulente legale anziché al richiedente. 2.   Se la domanda è respinta per inammissibilità, infondatezza o manifesta infondatezza ai fini dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, per ritiro esplicito o ritiro implicito, la decisione indica i motivi in fatto e in diritto del rigetto. 3.   Il richiedente è informato per iscritto dell'esito della decisione e dei mezzi d'impugnazione della decisione di rigetto della domanda per inammissibilità, infondatezza o manifesta infondatezza, ai fini dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, o per ritiro implicito. Tali informazioni possono essere fornite nell'ambito della decisione su una domanda di protezione internazionale. Se il richiedente non è assistito da un consulente legale, tali informazioni sono fornite in una lingua che il richiedente comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile. 4.   Se il richiedente è assistito da un consulente legale che lo rappresenta legalmente, le informazioni di cui al paragrafo 3 possono essere fornite al solo consulente legale senza essere tradotte in una lingua che il richiedente comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile. In tal caso, la concessione o meno della protezione internazionale è comunicata per informazione per iscritto al richiedente in una lingua che comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile, unitamente a informazioni generali sui mezzi di impugnazione della decisione. 5.   In caso di domanda presentata per conto di un minore o di un adulto dipendente e qualora le domande siano tutte fondate esattamente sui medesimi motivi della domanda dell'adulto responsabile di tale minore o adulto dipendente, l'autorità accertante può, a seguito di una valutazione individuale per ciascun richiedente, adottare un'unica decisione che contempli tutti i richiedenti, tranne qualora ciò comporti la divulgazione della situazione particolare di un richiedente che rischia di nuocere ai suoi interessi, in particolare nei casi di violenza di genere, tratta di esseri umani e persecuzione per motivi di genere, orientamento sessuale, identità di genere o età. In tali casi è emessa una decisione separata che è comunicata alla persona interessata a norma del paragrafo 1.
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